Secondo il Tribunale di Bologna, il diritto al lavoro del richiedente asilo non nasce soltanto con il modello C3
Fra le questioni più concrete nell’attività di assistenza ai richiedenti protezione internazionale vi è l’effetto che il ritardo della Questura nella formalizzazione della domanda può produrre sul lavoro. Non è una difficoltà meramente burocratica: può determinare l’interruzione di un’occupazione, la perdita di reddito e l’impossibilità di accedere a una nuova assunzione. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, con ordinanza del 20 febbraio 2024, R.G. 601/2024, ha affrontato direttamente il problema.
I fatti
Il ricorrente aveva manifestato il 27 ottobre 2023 la volontà di proporre una domanda reiterata di protezione internazionale. Dopo ulteriori interlocuzioni e adempimenti presso la Questura di Bologna, aveva ricevuto un appuntamento per la compilazione del modello C3 fissato al 4 marzo 2024. Nel frattempo, venuta meno la disponibilità del precedente permesso per richiesta asilo, non aveva potuto proseguire il proprio rapporto lavorativo presso una struttura assistenziale. Era stata prodotta anche una dichiarazione della disponibilità datoriale a una nuova assunzione. La situazione è stata portata all’attenzione del giudice con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il ragionamento del giudice
L’ordinanza ha distinto la manifestazione della volontà di chiedere protezione dalla successiva attività amministrativa di verbalizzazione. Il ritardo nella compilazione del C3 non può essere utilizzato per differire indefinitamente gli effetti giuridici connessi alla domanda. Il Tribunale, richiamando l’articolo 22 del d.lgs. 142/2015 nella disciplina applicabile al caso, ha riconosciuto che il termine di sessanta giorni rilevante per il diritto al lavoro decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione, non dal successivo appuntamento per la formalizzazione.
Il giudice ha inoltre disposto il rilascio di un titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 142/2015, con immediato effetto autorizzativo al lavoro nel caso concreto. È particolarmente significativo che la pronuncia riguardasse una domanda reiterata e una posizione processuale complessa, e non una semplice prima istanza priva di ulteriori vicende amministrative.
Perché questa decisione conta nella pratica
Il problema emerge ogniqualvolta la distanza fra manifestazione di volontà e appuntamento in Questura produce un vuoto documentale. È allora essenziale documentare la data iniziale con attestazioni, ricevute, comunicazioni, eventuali accessi agli sportelli e altri elementi verificabili. L’intervento difensivo deve dimostrare sia la sequenza temporale sia il pregiudizio effettivo: un’offerta di lavoro concreta, un rapporto sospeso o la perdita di opportunità possono assumere rilevanza cautelare.
Il caso mostra che l’accesso alla procedura di asilo e la tutela del lavoro sono collegati ma non sovrapponibili. La formalizzazione amministrativa serve a ordinare e documentare la domanda; non può diventare uno strumento per neutralizzare diritti che la legge ricollega a un momento precedente. D'altra parte, gli effetti della pronuncia vanno ricostruiti secondo il quadro normativo applicabile nel tempo e secondo la situazione individuale, senza trasformare un'ordinanza cautelare in una regola indistinta per ogni pratica.
La necessità di una tutela effettiva
Quando il ritardo compromette la capacità di mantenersi, non basta limitarsi a ripetere solleciti generici. Può rendersi necessaria una domanda giudiziaria mirata, sostenuta da documenti puntuali, che distingua la richiesta di formalizzazione dalla tutela dei diritti già maturati. È altrettanto importante non confondere l'accertamento della facoltà di lavorare con il riconoscimento nel merito della protezione internazionale, che resta affidato alle autorità e alle procedure competenti.
La lezione dell'ordinanza di Bologna è che l'effettività della protezione giuridica si misura anche nella fase che precede il C3: proprio in quel periodo, spesso poco visibile, possono verificarsi le conseguenze sociali più gravi dei ritardi amministrativi.
Fonte giudiziaria primaria: Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata immigrazione, ordinanza 20 febbraio 2024, R.G. 601/2024, testo integrale. Si vedano altresì gli artt. 4 e 22 d.lgs. 142/2015 nella disciplina ratione temporis applicabile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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