Permesso UE di lungo periodo: il TAR Veneto n. 892/2026 valorizza il reddito dei familiari
Per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 richiede, fra gli altri presupposti, risorse economiche adeguate. La questione è stabilire se queste debbano provenire esclusivamente dal richiedente o possano derivare anche dai familiari conviventi.
Il TAR Veneto, con sentenza n. 892 del 22 aprile 2026, ha chiarito che l'amministrazione non può aggiungere, attraverso l'interpretazione, un obbligo assoluto di reddito personalmente prodotto dal richiedente. La direttiva 2003/109/CE è orientata a verificare la concreta autosufficienza economica, e non necessariamente la provenienza formale delle risorse.
Il reddito familiare non elimina il requisito economico. Deve essere dimostrata la reale disponibilità delle risorse, la loro sufficienza e stabilità. In presenza di un diniego fondato sulla sola assenza di reddito personale, è opportuno esaminare i redditi dei conviventi, la composizione del nucleo e la documentazione prodotta.
La pronuncia offre un argomento concreto nelle istanze e nei ricorsi contro valutazioni puramente individuali del requisito, quando il richiedente sia inserito in un nucleo economicamente autosufficiente.
Fonte: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, rassegna giurisprudenziale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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