martedì 27 ottobre 2026

Secondo il TAR Abruzzo, il permesso per cure mediche non esclude sempre il rilascio di un permesso per lavoro https://ift.tt/aMzlqBo Secondo il TAR Abruzzo, il permesso per cure mediche non esclude sempre il rilascio di un permesso per lavoro La disciplina dei permessi di soggiorno impone di distinguere due questioni che non coincidono: la possibilità di convertire formalmente un titolo già posseduto e la possibilità di ottenere un diverso titolo quando ricorrano autonomamente tutti i presupposti sostanziali previsti dalla legge. Il TAR Abruzzo, sede di Pescara, con sentenza 10 marzo 2025, n. 111, ha affrontato questo problema nel rapporto fra permesso per cure mediche e permesso per lavoro subordinato. Il principio affermato nella pronuncia La rassegna istituzionale del TAR Abruzzo riporta una conclusione netta: anche quando non sia possibile la conversione formale del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato, quest'ultimo deve comunque essere rilasciato se ne sussistono i presupposti sostanziali di legge. Il criterio valorizza il contenuto effettivo della domanda e la verifica delle condizioni richieste per il titolo lavorativo, evitando che una qualificazione esclusivamente formale esaurisca l'esame amministrativo. Conversione e rilascio: una distinzione decisiva La conversione è un istituto tipico, sottoposto ai limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni applicabili al titolo originario. Un permesso non espressamente convertibile non diviene convertibile per effetto di questa sentenza. La questione diversa è se l'interessato possa comunque ottenere un titolo per lavoro sulla base di un autonomo fondamento normativo e della sussistenza dei presupposti pertinenti. La pronuncia non legittima a eludere i requisiti d'ingresso, lavoro o soggiorno: richiede che tali requisiti siano verificati in concreto. Come documentare la posizione del richiedente La domanda deve essere istruita con cura, tenendo distinta la storia sanitaria del permesso originario dalla situazione lavorativa effettiva. Possono rilevare la documentazione del rapporto di lavoro, le comunicazioni obbligatorie, le buste paga e gli altri atti attestanti la posizione dello straniero, nei limiti della disciplina applicabile. Non è prudente presumere che un'offerta di lavoro o un singolo documento sia sufficiente per il rilascio; l'istruttoria va calibrata sul titolo giuridico concretamente richiesto. Che cosa verificare in un eventuale diniego Occorre leggere la motivazione per accertare se la Questura abbia respinto la domanda per l'asserita impossibilità di conversione, senza esaminare i requisiti sostanziali di un diverso permesso, oppure se abbia riscontrato una specifica carenza di tali requisiti. I due motivi non sono equivalenti. Nel primo caso la sentenza del TAR Pescara offre un argomento di metodo sul dovere di esame della posizione; nel secondo la difesa deve confrontarsi con gli elementi mancanti e con le norme che li richiedono. La tutela richiede anche la verifica del regime procedimentale, delle comunicazioni ricevute, dei termini di impugnazione e dell'eventuale esigenza cautelare. Il principio richiamato dalla sentenza non garantisce il rilascio automatico del permesso e non elimina la necessità di individuare una base normativa vigente e applicabile al caso. La ricaduta pratica Il contributo della pronuncia è evitare una confusione ricorrente: l'inammissibilità della conversione formale non equivale necessariamente all'impossibilità assoluta di conseguire un titolo lavorativo. Per cittadini stranieri, patronati, avvocati e operatori, la verifica deve partire dall'esatta domanda proposta, dalle condizioni sostanziali e dal quadro normativo vigente al momento della decisione. La sentenza è un precedente utile, non una sanatoria generale delle posizioni prive di requisiti. Riferimento giurisprudenziale: TAR Abruzzo – Pescara, sentenza 10 marzo 2025, n. 111, relatore Lomazzi. Fonte ufficiale: Relazione del TAR Abruzzo sull'attività giurisdizionale, sezione delle massime. Il commento si fonda sul principio pubblicato nella relazione istituzionale e non attribuisce alla pronuncia circostanze fattuali ulteriori non controllate. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/FknZtVb

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