Cittadinanza del figlio minore: convivenza effettiva e genitori separati secondo il Tribunale di Palermo
La sentenza dell'11 giugno 2026 del Tribunale di Palermo affronta la cittadinanza dei figli minorenni di genitori naturalizzati italiani ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 91/1992. Il nodo riguarda la prova della convivenza quando i genitori non abbiano la medesima residenza anagrafica oppure la relazione familiare sia organizzata dopo una separazione.
La disposizione richiede la convivenza con il genitore che acquista la cittadinanza. Secondo il giudice, questo presupposto non deve essere ridotto a una verifica esclusivamente anagrafica: possono assumere rilievo l'affidamento condiviso, la continuità dei rapporti e l'effettiva partecipazione del genitore alla vita quotidiana del figlio.
Convivenza sostanziale non significa irrilevanza del requisito legale. La sentenza interpreta il criterio alla luce delle circostanze del caso concreto, senza eliminare la necessità di dimostrare un effettivo rapporto familiare. Si tratta inoltre di una decisione di merito, non di una modifica legislativa.
Nelle pratiche relative ai figli di genitori separati è utile allegare provvedimenti di affidamento, documenti scolastici, informazioni sulla gestione quotidiana, dichiarazioni e ulteriori elementi idonei a ricostruire la relazione. La presenza di residenze distinte non dovrebbe chiudere automaticamente l'istruttoria, ma richiede una prova particolarmente accurata dei rapporti effettivi.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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