venerdì 30 ottobre 2026

Tribunale di Torino, RG 17608/2026: la manifestazione di volontà e il regime transitorio del nuovo Patto europeo

La determinazione della disciplina applicabile a una domanda di protezione internazionale può dipendere dalla data della prima manifestazione di volontà del richiedente oppure da quella della successiva formalizzazione amministrativa. La distinzione è decisiva soprattutto quando, fra i due momenti, sia intervenuta una riforma delle procedure. Il Tribunale di Torino, con decreto cautelare del 9 ottobre 2026, RG 17608/2026, si è confrontato con questa difficoltà nel passaggio al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

L’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 contiene una disciplina intertemporale che fa riferimento alla formalizzazione della domanda. La normativa nazionale transitoria, e in particolare l’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 100 del 2026, utilizza invece la nozione di presentazione, sollevando una questione interpretativa che non può essere risolta senza confrontare il ruolo del richiedente e quello dell’amministrazione.

Il punto sostanziale è che l’accesso alla procedura di asilo si apre attraverso l’espressione della volontà di chiedere protezione. La successiva attività di registrazione e formalizzazione dipende dall’organizzazione degli uffici, dalle disponibilità degli appuntamenti e dai tempi della Questura. Se i ritardi amministrativi determinassero automaticamente l’applicazione di un regime successivo e più restrittivo, il richiedente subirebbe conseguenze processuali non dipendenti dalla sua condotta.

Nel caso esaminato la manifestazione della volontà di chiedere asilo era stata documentata prima del 12 giugno 2026, mentre la formalizzazione era avvenuta successivamente. Il Tribunale ha valorizzato la nozione di presentazione contenuta nella disciplina transitoria interna e ha ritenuto non applicabile, nella fattispecie, la procedura accelerata invocata dall’amministrazione sulla base della data successiva. Ha quindi accertato l’effetto sospensivo del ricorso e il diritto a permanere durante il giudizio.

La pronuncia non deve essere trasformata in una regola generale definitivamente consolidata sull’intera normativa intertemporale: si tratta di una decisione cautelare, fondata su una specifica ricostruzione del rapporto fra fonti nazionali ed europee. Essa evidenzia però un problema giuridico reale, che riguarda l’effettività dell’accesso alla protezione e il principio di affidamento.

Nella pratica professionale assumono particolare importanza le prove della prima manifestazione di volontà: comunicazioni PEC, ricevute, richieste di appuntamento e altri elementi idonei a dimostrare che la persona si era già rivolta all’autorità. Il momento in cui lo Stato riesce a formalizzare la domanda non dovrebbe essere confuso, senza adeguato fondamento normativo, con il momento in cui la persona ha chiesto protezione.

Il decreto di Torino offre quindi uno spunto importante sul rapporto fra continuità della tutela giurisdizionale, successione delle norme e responsabilità organizzativa dell’amministrazione.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Nessun commento:

Posta un commento