Con sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C-198/25, Quotal, ECLI:EU:C:2026:447, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE e sul diritto a un ricorso effettivo nelle controversie relative alla protezione internazionale.
Il controllo giurisdizionale deve essere completo ed ex nunc, dunque fondato anche sugli elementi attuali di fatto e di diritto. La Corte ha chiarito la portata dei poteri del giudice di primo grado nel valutare le esigenze di protezione e gli elementi presentati durante il giudizio.
Secondo la pronuncia, il giudice può pronunciarsi in modo vincolante sulle esigenze di protezione in relazione agli elementi emersi in sede di ricorso, purché alle parti sia offerta la possibilità di prendere posizione sui nuovi elementi. Il contraddittorio è quindi condizione centrale per l’impiego giudiziale del materiale sopravvenuto.
La conseguenza pratica è importante: nella redazione del ricorso e delle memorie occorre valorizzare i mutamenti della situazione personale e del Paese di origine, documentandoli tempestivamente, senza assumere che il giudice possa decidere sulla base di fatti non discussi dalle parti.
Testo ufficiale: https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=312085&doclang=IT
ECLI:EU:C:2026:447
Avv. Fabio Loscerbo
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