TAR Brescia n. 1242/2026: la trascrizione tardiva del matrimonio può sanare la domanda di cittadinanza
Il TAR Brescia, con la sentenza n. 1242/2026, ha affrontato un problema frequente nelle domande di cittadinanza per matrimonio: il caso in cui il matrimonio celebrato all’estero sia valido, ma non ancora trascritto nei registri italiani al momento della domanda.
Il giudice ha chiarito che la trascrizione non crea il matrimonio, ma ne consente la piena rilevanza nell’ordinamento italiano. Se il matrimonio è valido secondo la legge applicabile e la trascrizione interviene durante il procedimento, l’irregolarità formale può essere sanata.
La Prefettura non può quindi trasformare un adempimento di natura dichiarativa in un requisito costitutivo del rapporto coniugale.
Per la pratica, la conseguenza è importante: prima di considerare irrimediabilmente compromessa una domanda di cittadinanza ex art. 5 della legge n. 91/1992, occorre verificare se la trascrizione possa essere completata nel corso del procedimento.
Resta naturalmente necessario che il matrimonio sia valido, esistente e non sciolto, e che siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla legge.
La sentenza valorizza un principio di proporzionalità procedimentale: un adempimento formale sanabile non dovrebbe cancellare automaticamente una situazione familiare sostanzialmente valida.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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