Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 3132 del 22 aprile 2026, è richiamato in una rassegna specialistica per il requisito reddituale nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione.
La ricostruzione segnala l'importanza di considerare l'evoluzione delle condizioni economiche durante un procedimento amministrativo di lunga durata, anziché arrestare il giudizio a un insieme limitato di annualità anteriori.
Il richiedente e il difensore dovrebbero quindi conservare le dichiarazioni dei redditi, la documentazione lavorativa e gli elementi sopravvenuti, depositandoli nei modi consentiti durante l'istruttoria. La rilevanza delle singole annualità deve essere verificata rispetto al regime giuridico e alla motivazione concretamente adottata.
Il precedente non significa che il requisito economico venga cancellato, ma richiama l'esigenza di una valutazione amministrativa aggiornata e ragionevolmente istruita. Prima del suo impiego in giudizio occorre leggere il testo integrale della sentenza.
Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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