Visti: il nuovo regime del preavviso di rigetto non sana i dinieghi precedenti
Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso, il preavviso di rigetto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 ha rappresentato una rilevante garanzia di partecipazione. La disciplina modificata dall'articolo 4, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione ne ha escluso l'applicazione alle procedure sui visti.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 10653/2026, ha affrontato il problema intertemporale: una modifica legislativa successiva non rende automaticamente legittimo un diniego precedentemente adottato senza rispettare le garanzie applicabili all'epoca.
La data del provvedimento assume quindi rilievo decisivo. Nei contenziosi relativi a dinieghi precedenti, occorre individuare il testo della disciplina vigente al momento dell'atto e verificare se il richiedente avrebbe avuto diritto a presentare osservazioni prima della decisione negativa.
Il principio non implica che ogni diniego precedente sia automaticamente annullabile: vanno esaminati la disciplina allora applicabile, le eventuali eccezioni e la rilevanza concreta del vizio procedimentale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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