venerdì 30 ottobre 2026
Reddito di cittadinanza e protezione sussidiaria: il requisito dei dieci anni davanti alla CGUE
Con la sentenza del 7 maggio 2026 nella causa C-747/22, INPS, ECLI:EU:C:2026:376, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione del requisito di dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi, previsto dalla disciplina italiana del reddito di cittadinanza e applicato anche ai beneficiari della protezione sussidiaria.
Il rinvio pregiudiziale, proveniente dal Tribunale di Bergamo, poneva una questione che supera il dato formale dell'eguale applicazione della regola ai cittadini nazionali e ai titolari di protezione. Un requisito apparentemente uniforme può infatti determinare un particolare svantaggio per una categoria che, per le condizioni stesse della protezione internazionale, ha avuto minori possibilità di maturare una lunga residenza nello Stato ospitante.
La Corte ha interpretato gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE nel senso che ostano a quella normativa nazionale, in quanto lesiva del principio di parità di trattamento relativo sia all'accesso all'occupazione sia all'assistenza sociale. L'interpretazione vincola il giudice del rinvio, chiamato a decidere la controversia alla luce della risposta europea.
Va precisato che la decisione riguarda il reddito di cittadinanza, istituto successivamente superato nell'ordinamento italiano. Non è corretto trasporne automaticamente il dispositivo a ogni diversa prestazione sociale, senza esaminare la relativa base normativa e la categoria dei beneficiari.
La sentenza illumina un punto sistematico: la parità di trattamento non si esaurisce nell'identità testuale dei requisiti, ma impone di considerare l'effetto concreto delle condizioni di accesso sui soggetti protetti dal diritto dell'Unione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento