sabato 17 ottobre 2026
Procedura accelerata di frontiera: il dato Eurostat del 20% non è una presunzione assoluta
Procedura accelerata di frontiera: il dato Eurostat del 20% non è una presunzione assoluta
Il Tribunale di Lecce, con decreto del 25 settembre 2026, ha esaminato l'applicazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, fondata sul tasso europeo medio di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%.
Secondo il giudice, il dato statistico può costituire un criterio rilevante ai fini dell'inquadramento procedurale, ma non può esonerare l'autorità dall'esame delle circostanze individuali capaci di rendere tale indicatore non rappresentativo della vicenda personale. Nel caso affrontato, la corretta qualificazione della procedura ha inciso anche sul regime di sospensione degli effetti esecutivi del diniego.
La pronuncia non nega valore ai dati Eurostat, né dichiara illegittima in generale la procedura accelerata. Ribadisce invece che l'accelerazione non deve assorbire le garanzie previste dal diritto europeo per le situazioni individuali che richiedono uno scrutinio ordinario.
In sede difensiva è opportuno verificare la categoria nazionale utilizzata per calcolare il tasso, le condizioni specifiche del richiedente, i profili di vulnerabilità e il provvedimento di assegnazione del rito. L'esame deve restare individuale anche quando la procedura si fonda su indicatori statistici.
Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/09/procedura-di-frontiera-illegittima-se-fondata-sul-solo-tasso-di-riconoscimento-il-dato-eurostat-e-meramente-indiziario/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428
Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento