La Corte di giustizia dell'Unione europea, Seconda Sezione, sentenza 24 settembre 2026, causa C-511/25, ha affrontato l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e il rapporto con l'individuazione residuale dello Stato competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
La clausola discrezionale può operare anche quando la competenza sia determinata attraverso il criterio residuale. Ciò non trasforma, però, la facoltà statale in un diritto del richiedente a scegliere il Paese di esame della domanda.
Nel ricorso occorre identificare i criteri di competenza, gli atti di presa in carico e la specifica situazione personale che potrebbe giustificare l'esercizio discrezionale, evitando motivi generici.
L'interpretazione chiarisce una questione sistematica del regolamento: regole obbligatorie di competenza e clausola discrezionale restano istituti distinti, anche quando coesistono nel medesimo procedimento.
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0511
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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