Documento del richiedente asilo: validità annuale e diritto al lavoro nel DL n. 168/2026
Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, interviene sulla disciplina dei documenti rilasciati ai richiedenti protezione internazionale in relazione all'applicazione del Patto europeo su migrazione e asilo dal 12 giugno 2026. L'articolo 4 chiarisce il regime del nuovo documento connesso alla registrazione della domanda.
Il documento ha validità di un anno dalla registrazione ed è rinnovabile. Consente inoltre di svolgere attività lavorativa secondo l'articolo 22 del decreto legislativo n. 142/2015, decorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda, ferma la presenza degli altri presupposti di legge.
La distinzione fra registrazione, formalizzazione e rilascio materiale del documento è essenziale. Le diverse date non possono essere trattate come equivalenti: la decorrenza del periodo di validità del titolo e quella per l'accesso al lavoro hanno riferimenti specifici.
Il decreto contiene altresì disposizioni di coordinamento transitorio, da esaminare in relazione alla data di presentazione della domanda e al regime applicabile alla singola pratica. Trattandosi di un decreto-legge, occorre inoltre monitorare l'iter di conversione e le eventuali modifiche parlamentari.
Fonte istituzionale: Portale Integrazione Migranti, 2 ottobre 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Testo predisposto con ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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