mercoledì 14 ottobre 2026

Patto europeo: la manifestazione della volontà di chiedere asilo e il regime transitorio

Patto europeo: la manifestazione della volontà di chiedere asilo e il regime transitorio

Dal 12 giugno 2026 l'applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo richiede particolare attenzione alla successione tra vecchie e nuove regole procedurali. Un caso delicato riguarda la persona che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione prima di tale data ma sia stata convocata per la formalizzazione successivamente.

La vicenda richiamata nella rassegna riguarda un decreto del Tribunale di Napoli del 3 agosto 2026. La questione è stabilire quale momento rilevi ai fini della disciplina procedurale e dei relativi effetti sull'impugnazione; il solo riferimento alla data del modello C3 può non descrivere l'intera sequenza amministrativa.

Prima di invocare il regime previgente occorre verificare le norme transitorie concretamente applicabili e gli atti che comprovano la prima manifestazione di volontà. Non ogni domanda formalizzata dopo il 12 giugno ricade automaticamente nella stessa disciplina, né ogni ricorso comporta sospensione automatica.

La pratica professionale richiede un fascicolo cronologico: accessi in Questura, PEC, convocazioni, verbalizzazione, notifica del diniego e attestazioni documentali. Una ricostruzione incompleta può determinare l'errata individuazione dei termini o del rito giudiziario.


Avv. Fabio Loscerbo
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428

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