mercoledì 28 ottobre 2026

Secondo il TAR Umbria, l'irreperibilità del datore non determina automaticamente il diritto del lavoratore a un permesso di soggiorno

Secondo il TAR Umbria, l'irreperibilità del datore non determina automaticamente il diritto del lavoratore a un permesso di soggiorno

Quando una procedura di emersione del lavoro irregolare fallisce per una causa imputabile al datore, è comprensibile che il lavoratore chieda una protezione autonoma. Ma sul piano giuridico occorre distinguere l'assenza di colpa del dipendente dalla presenza di una norma che consenta di rilasciargli uno specifico titolo. Il TAR Umbria, Perugia, sezione I, sentenza 14 giugno 2024, n. 471, affronta questa distinzione nell'ambito dell'emersione prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

La vicenda

La controversia riguardava la dichiarazione di emersione presentata da una società per un lavoratore straniero. Il procedimento aveva incontrato ostacoli per il venir meno del rapporto con il datore e per la carenza dei requisiti reddituali di quest'ultimo. Il giudice aveva sollevato dubbi costituzionali sull'assenza, in tale situazione, di una tutela che consentisse al lavoratore di ottenere un permesso per attesa occupazione, anche richiamando le differenze rispetto alla disciplina della precedente emersione del 2012.

Il passaggio dinanzi alla Corte costituzionale

La Corte costituzionale, sentenza n. 209/2023, ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate. Tornata la controversia davanti al TAR, il ricorso è stato respinto. È essenziale rappresentare correttamente questo esito: la sentenza non riconosce un diritto generale al titolo per attesa occupazione a causa dell'inadempimento del datore, né autorizza ad applicare automaticamente alla sanatoria del 2020 tutte le previsioni di quella del 2012.

La questione non è soltanto formale

La disciplina dell'emersione attribuisce rilevanza a requisiti riferiti anche al datore di lavoro e alla sua capacità economica. Se manca uno dei presupposti previsti dalla legge, il fatto che il dipendente abbia effettivamente prestato attività non è, da solo, sufficiente a trasformare un procedimento non perfezionato in un titolo di soggiorno. Il diritto alle retribuzioni e la tutela contro il lavoro irregolare seguono regole proprie, che non coincidono con quelle del rilascio del permesso.

Come impostare l'esame del caso

Il primo accertamento riguarda la causa specifica del diniego: reddito datoriale, requisiti soggettivi, documenti mancanti, interruzione del rapporto o altre ragioni. Servono copia dell'istanza, ricevute, comunicazioni dello Sportello unico, provvedimento finale e prove del rapporto lavorativo. In seguito si deve verificare se sia contestabile l'istruttoria o la motivazione e se la persona possieda requisiti autonomi per un diverso titolo. Non è corretto promettere che l'interruzione del rapporto dia automaticamente diritto alla conversione o all'attesa occupazione.

Il ruolo dell'avvocato

Nelle controversie di questo genere il difensore deve evitare due automatismi contrapposti: ritenere che ogni responsabilità del datore sia irrilevante e, viceversa, trattarla come sufficiente per ottenere il soggiorno. L'effettiva utilità di documenti, contestazioni e rimedi dipende dalla disciplina speciale applicabile e dalla successione degli atti. Le azioni per i crediti di lavoro e gli eventuali rimedi in materia di soggiorno richiedono valutazioni distinte, con attenzione ai rispettivi termini.

Conclusione

La pronuncia mette in evidenza una criticità strutturale delle procedure di regolarizzazione dipendenti dall'iniziativa e dai requisiti del datore. Da tale criticità può svilupparsi un dibattito di riforma, ma non si può attribuire al giudice una soluzione che la decisione non ha affermato. Per la tutela del singolo resta decisivo individuare una base normativa effettiva e non una semplice analogia con altre sanatorie.

Riferimenti: TAR Umbria, Perugia, sezione I, sentenza 14 giugno 2024, n. 471; Corte costituzionale, sentenza n. 209/2023. Fonte verificabile: Giustizia amministrativa, ricostruzione e massima della decisione. La valutazione conclusiva sul sistema è distinta dalla ratio del giudice.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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