La Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2026, depositata il 14 maggio, ha affrontato la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale nei centri di permanenza per i rimpatri. Le questioni riguardavano gli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, del Testo unico immigrazione.
La Corte ribadisce che il trattenimento incide sulla libertà personale e richiede le garanzie costituzionali connesse all’habeas corpus. Esso resta tuttavia una misura amministrativa cautelare, non una pena, e non assume per questo la disciplina propria del procedimento penale.
La questione specifica concerneva anche il diritto al silenzio e l’assenza di avvisi assimilabili a quelli del procedimento penale. La Corte ha dichiarato non fondate le censure, distinguendo la finalità preventiva della misura dall’applicazione di una sanzione punitiva.
La pronuncia è rilevante anche per il metodo di accertamento. Le dichiarazioni della persona trattenuta devono essere valutate mediante il prudente apprezzamento del giudice, senza automatismi di prova legale in materia di diritti indisponibili.
In sede difensiva occorre dunque distinguere la non applicabilità di specifiche garanzie penalistiche dalla piena necessità di controllo giudiziale sulla misura incidente sulla libertà personale. La sentenza non autorizza provvedimenti standardizzati o istruttorie apparenti.
Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 78/2026, ECLI:IT:COST:2026:78; https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/78
Avv. Fabio Loscerbo
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