La domanda di visto viene presentata a uno Stato, ma l’ostacolo arriva da un altro. Chi deve spiegare il rifiuto? E davanti a quale giudice si può contestare l’obiezione? Per comprendere questa situazione occorre distinguere la decisione finale dalla consultazione tra Stati che la precede.
Un riferimento fondamentale è la sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 24 novembre 2020, cause riunite C‑225/19 e C‑226/19, R.N.N.S. e K.A., ECLI:EU:C:2020:951. È un precedente del 2020: la sua utilità consiste nel chiarire le garanzie del richiedente quando il diniego dipende dall’opposizione di un altro Stato membro.
Due domande, due obiezioni
Le controversie riguardavano domande di visto per visite familiari presentate alle autorità dei Paesi Bassi da un cittadino egiziano e da una cittadina siriana. Nella consultazione preventiva prevista dall’articolo 22 del codice dei visti, l’Ungheria si era opposta nel primo caso e la Germania nel secondo.
Il modulo allora utilizzato accorpava diversi motivi in una stessa casella. I richiedenti contestavano di non poter conoscere e discutere efficacemente le ragioni del rifiuto. L’autorità olandese sosteneva, tra l’altro, di non poter esaminare nel merito le obiezioni degli altri Stati. Queste erano le posizioni delle parti; la Corte ha risposto interpretando il diritto dell’Unione, senza rilasciare direttamente i visti né annullare essa stessa i dinieghi nazionali.
Le informazioni che devono accompagnare il rifiuto
Interpretando l’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 810/2009, nella versione esaminata, alla luce dell’articolo 47 della Carta, la Corte richiede di indicare lo Stato membro che ha sollevato l’obiezione, il motivo specifico di rifiuto fondato su di essa e, se del caso, il contenuto essenziale delle ragioni dell’obiezione.
Occorre inoltre indicare l’autorità alla quale il richiedente può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili nello Stato che si è opposto. Non si tratta di promettere l’accesso illimitato a qualsiasi documento: la formula della Corte riguarda informazioni sufficienti a rendere concreta la tutela.
Che cosa può controllare il giudice
I giudici dello Stato che ha negato il visto non possono valutare la legittimità sostanziale dell’obiezione formulata dall’altro Stato. Questo limite non riduce però il controllo sul diniego a una formalità.
Secondo i paragrafi 48–54 della sentenza, il giudice può verificare il corretto svolgimento della consultazione, l’esatta identificazione del richiedente come destinatario dell’obiezione e il rispetto delle garanzie procedurali, compresa la motivazione. Le regole processuali devono consentire una possibilità concreta di esercitare i diritti, tenendo conto della distinta sede in cui contestare il merito dell’obiezione.
Obiezione e segnalazione SIS sono questioni diverse
Questa pronuncia riguarda l’obiezione emersa nella consultazione preventiva, collegata all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto vi), del codice dei visti. La segnalazione SIS ai fini della non ammissione è contemplata separatamente dal punto v). Le due situazioni non vanno sovrapposte, anche se entrambe possono comparire in un fascicolo Schengen.
La sentenza non introduce una regola generale per ogni visto nazionale, permesso di soggiorno o procedura di emersione. Inoltre, la Corte stessa ricorda l’aggiornamento del modulo operato dal regolamento 2019/1155: la vecchia casella discussa nei fatti non va presentata come istruzione per leggere tutti i moduli attuali.
Da dove iniziare nel caso concreto
Un metodo utile è separare quattro elementi: autorità che ha adottato il diniego, Stato che si è opposto, motivo specifico comunicato e autorità indicata per conoscere i rimedi. A questi vanno collegati notifiche, date e documenti sull’identità del richiedente.
È una proposta di lettura del fascicolo, non una promessa di rilascio del visto. Conoscere chi ha deciso che cosa permette di individuare la contestazione pertinente, evitando di chiedere a un giudice un controllo che appartiene a un’altra sede.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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