venerdì 30 ottobre 2026

CGUE, C-521/25 Commissione contro Ungheria: l'espulsione non può sostituire automaticamente una pena per traffico di esseri umani

La trasformazione automatica di una pena detentiva definitiva in un obbligo di lasciare il territorio nazionale può essere incompatibile con il diritto dell’Unione quando priva la risposta penale di effettività, capacità dissuasiva e proporzionalità. È la questione affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, decima sezione, nella sentenza del 15 ottobre 2026, causa C-521/25, Commissione contro Ungheria, ECLI:EU:C:2026:875.

Il procedimento per inadempimento riguarda la disciplina ungherese introdotta nel 2023, relativa a persone condannate per reati di traffico di esseri umani ai quali sia stata applicata anche l’espulsione. Il meccanismo consentiva di convertire automaticamente la detenzione residua in una forma speciale di reintegrazione che, nella sostanza, si traduceva nell’obbligo di lasciare il Paese entro settantadue ore e nel divieto di farvi ritorno per il periodo corrispondente.

La Corte ha esaminato se tale meccanismo fosse compatibile con gli obblighi europei che impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il dato determinante non è la denominazione nazionale della misura, ma il suo contenuto reale: quando la pena detentiva irrogata non viene eseguita e la risposta si riduce all’allontanamento, viene meno un elemento essenziale dell’effettività della sanzione.

Il giudice europeo ha valorizzato inoltre il carattere automatico della conversione. La mancanza di un accertamento individuale sulle caratteristiche del reato, sulla condotta dell’autore e sulle circostanze della vicenda impedisce di giustificare la misura come risposta proporzionata al fatto accertato. L’automatismo presenta quindi una duplice criticità: attenua la risposta rispetto alla pena irrogata e impedisce di modulare la decisione in funzione delle particolarità del caso.

La pronuncia non afferma che ogni alternativa alla detenzione sia contraria al diritto europeo né vieta agli Stati di disporre l’allontanamento degli stranieri che abbiano commesso reati. La questione concerne lo specifico assetto sanzionatorio ungherese e la sua capacità di soddisfare gli obblighi europei in materia di repressione del traffico di esseri umani.

La differenza tra allontanamento amministrativo, conseguenze migratorie della condanna ed esecuzione della sanzione penale deve rimanere netta. Un provvedimento che incide sul diritto di soggiorno non coincide necessariamente con la pena imposta dall’ordinamento per il reato commesso.

Dal punto di vista sistematico, la sentenza richiama una regola generale di legalità sostanziale: l’efficacia delle politiche di sicurezza non può essere misurata soltanto attraverso l’espulsione dal territorio, quando il diritto sovranazionale richiede una sanzione penale effettiva e individualmente proporzionata. L’accertamento di inadempimento comporta per lo Stato interessato l’obbligo di conformarsi alla decisione.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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