Corte costituzionale n. 40/2026: il trattenimento amministrativo e i limiti dell'articolo 13
La sentenza n. 40/2026 della Corte costituzionale, depositata il 27 marzo, affronta l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015. La controversia riguarda la permanenza in un CPR del richiedente protezione internazionale dopo la mancata convalida di una misura di trattenimento e prima della decisione su un eventuale ulteriore provvedimento questorile.
La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Non ha quindi annullato la disposizione. Ha tuttavia ribadito che ogni trattenimento dello straniero è una privazione della libertà personale e soggiace alle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione, compresi i termini della comunicazione e della convalida giudiziaria.
Il giudice delle leggi ha segnalato la necessità di un intervento legislativo per risolvere le criticità derivanti dalla successione delle misure e dalla loro incidenza sui tempi di privazione della libertà. La mancata declaratoria di illegittimità non deve essere scambiata con una convalida generalizzata di qualsiasi prosecuzione materiale del trattenimento.
Per la difesa occorre ricostruire con precisione data e ora di ciascun provvedimento, trasmissione all'autorità giudiziaria, convalida o mancata convalida e successiva eventuale misura.
Fonte primaria: Corte costituzionale, sentenza n. 40/2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428
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