La Cassazione civile, Prima Sezione, ordinanza n. 1428 del 22 gennaio 2026, viene segnalata dalle rassegne specialistiche in materia di espulsione e tutela della vita familiare.
La valutazione dell'allontanamento non può essere ridotta, nella fattispecie esaminata, a una presunzione assoluta ricavata dall'esistenza di precedenti penali. Occorre esaminare l'attualità della pericolosità e la condizione familiare, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.
Ai fini della difesa è fondamentale documentare convivenza, cura dei figli, durata del soggiorno, rapporti familiari effettivi ed eventuali condotte sopravvenute. Le circostanze individuali vanno collegate ai motivi d'opposizione e al quadro dell'articolo 8 della CEDU.
Il precedente non preclude ogni espulsione di persone con legami familiari in Italia. Richiede una motivazione e un bilanciamento fondati sui fatti, da verificare mediante lettura integrale dell'ordinanza.
Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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