TAR Toscana: se il datore non ha capacità economica, non nasce automaticamente l’attesa occupazione
Una recente decisione del TAR Toscana affronta un problema molto concreto: cosa accade al lavoratore straniero quando una procedura di emersione fallisce perché il datore di lavoro non possiede la capacità economica richiesta.
Nel caso esaminato, relativo a numerosi lavoratori, il giudice ha ritenuto insufficiente la capacità reddituale del datore e ha escluso che l’esito negativo della procedura determinasse automaticamente il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La distinzione è importante. Una cosa è la cessazione di un rapporto di lavoro validamente instaurato; altra cosa è una procedura che non poteva perfezionarsi fin dall’origine per difetto dei requisiti richiesti al datore.
Per la difesa, questo significa che non è sufficiente invocare l’incolpevolezza del lavoratore. Occorre verificare se esistano altri strumenti di tutela, soprattutto quando il lavoratore sia stato vittima di condotte fraudolente o di sfruttamento.
Il caso mostra ancora una volta quanto la posizione amministrativa del lavoratore dipenda dalla correttezza e dalla solidità economica del datore. Per questo il controllo preventivo dell’impresa non è un adempimento secondario, ma una garanzia anche per lo straniero.
Il punto operativo è netto: il fallimento della procedura per carenze originarie del datore non si traduce automaticamente in un diritto all’attesa occupazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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