venerdì 16 ottobre 2026
Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria
Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria
Il TRGA Trento, con sei ordinanze cautelari depositate nel settembre 2026, ha esaminato le richieste di accoglienza presentate da donne richiedenti protezione internazionale in condizioni di indigenza. Il giudice ha ritenuto non sufficiente la mera comunicazione del loro inserimento in lista d'attesa e ha imposto all'amministrazione di completare l'istruttoria entro il termine indicato nei provvedimenti. L'ordinanza non equivale all'assegnazione giudiziale automatica di un determinato posto nella struttura: riguarda, anzitutto, il dovere dell'autorità competente di verificare le condizioni personali, le risorse disponibili e gli obblighi di accoglienza. La distinzione è importante. Il richiedente non può essere lasciato senza una risposta individualizzata sulla base di un richiamo generico a difficoltà organizzative; nello stesso tempo le misure cautelari non sostituiscono integralmente le decisioni di merito. Nelle iniziative difensive è opportuno documentare la manifestazione della domanda, l'indigenza, eventuali vulnerabilità e tutte le interlocuzioni con Prefettura e gestori dell'accoglienza.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.
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