La sentenza n. 120/2026 della Corte costituzionale, depositata il 3 luglio 2026, esamina il trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 286/1998 per la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.
La Corte ha dichiarato non fondate le censure riguardanti i commi 1 e 3, quest’ultimo limitatamente all’aggravante relativa all’ingresso o alla permanenza illegale di cinque o più persone. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul divieto di bilanciamento delle circostanze e sulla mancata previsione di un’attenuante del fatto di lieve entità.
Il giudizio di costituzionalità riguarda le specifiche questioni sollevate, e non comporta una risposta automatica sulla responsabilità di ogni imputato. Il tema è particolarmente delicato nei procedimenti in cui uno stesso migrante viene accusato di aver partecipato alla conduzione del mezzo o al trasferimento degli altri passeggeri, perché il ruolo concreto, le condizioni del viaggio e le eventuali situazioni di costrizione devono essere accertati singolarmente.
Per la difesa occorre dunque distinguere elementi costitutivi del reato, nesso causale, circostanze aggravanti, cause di giustificazione e trattamento sanzionatorio. Una pronuncia che respinge alcune censure di costituzionalità non esonera il giudice ordinario dalla valutazione individuale dei fatti.
Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 120/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/120
Avv. Fabio Loscerbo
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