Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente
Il Tribunale di Bologna, con decisione del 16 settembre 2026, affronta un problema transitorio molto concreto: cosa accade quando la volontà di chiedere protezione internazionale è stata manifestata prima dell’entrata in applicazione del nuovo Regolamento europeo, ma la formalizzazione avviene successivamente per ritardi imputabili all’Amministrazione.
Il giudice valorizza il principio di affidamento e la necessità di evitare che un ritardo amministrativo produca, da solo, un peggioramento della posizione processuale del richiedente.
La questione è particolarmente importante perché la data rilevante può incidere sulla disciplina applicabile, sui termini del ricorso e sull’effetto sospensivo della decisione della Commissione.
Se la persona ha manifestato tempestivamente la volontà di chiedere asilo, ma la Questura ha rinviato di settimane o mesi la formalizzazione, non è ragionevole trattare quel ritardo come se dipendesse dal richiedente.
Per la difesa diventa quindi essenziale conservare ogni prova della prima manifestazione di volontà: PEC, richieste di appuntamento, attestazioni del centro di accoglienza, accessi in Questura, comunicazioni del difensore e qualsiasi documento che consenta di ricostruire la cronologia reale.
La decisione si inserisce in un contenzioso destinato a crescere nella fase di passaggio al nuovo sistema europeo. Il punto di fondo è semplice: l’Amministrazione non può beneficiare processualmente del proprio ritardo.
Nei ricorsi a cavallo delle date di transizione, la prima domanda da porsi non è quindi solo “quando è stato compilato il C3?”, ma “quando il richiedente ha effettivamente manifestato la volontà di chiedere protezione e perché la formalizzazione è avvenuta dopo?”.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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