Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato
Il Tribunale di Milano, con decisione del 19 settembre 2026, ha affrontato due questioni molto concrete sulla nuova procedura di frontiera: il luogo in cui essa può essere svolta e il collegamento tra il rintraccio della persona e l’attraversamento della frontiera esterna.
Secondo il Tribunale, la procedura di frontiera non può essere applicata in modo retroattivo in un luogo che, al momento dell’avvio del procedimento, non era ancora formalmente individuato come sede abilitata. Nel caso esaminato, il decreto che includeva Milano tra i luoghi competenti era entrato in vigore successivamente.
La decisione chiarisce inoltre che il semplice rintraccio nell’entroterra non basta a qualificare la persona come soggetto “fermato alla frontiera”. È necessario uno stretto legame temporale e spaziale con l’attraversamento irregolare della frontiera esterna.
Il principio ha conseguenze processuali importanti, perché la qualificazione della procedura incide sul rito applicabile, sui termini e sull’effetto sospensivo del ricorso.
Per la difesa, la verifica deve quindi partire da quattro domande: dove è stata rintracciata la persona, quando è avvenuto il rintraccio, quale frontiera è coinvolta e se il luogo in cui si è svolta la procedura era già formalmente abilitato.
La pronuncia mostra che la nozione di “frontiera” non può essere dilatata fino a coincidere con qualunque controllo effettuato dopo l’ingresso. La procedura speciale richiede un collegamento reale e documentabile con il momento e il luogo dell’attraversamento.
È un tema destinato a produrre nuovo contenzioso, perché nel nuovo sistema europeo la corretta qualificazione del luogo e del momento del rintraccio può cambiare radicalmente le garanzie processuali applicabili.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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