venerdì 30 ottobre 2026

Corte d'appello di Roma n. 3775/2026: assegno sociale e prova dei redditi percepiti all'estero

Per il riconoscimento dell’assegno sociale a un cittadino straniero regolarmente soggiornante può essere richiesto un certificato reddituale rilasciato dalle autorità del suo Paese d’origine, tradotto e legalizzato, come condizione ulteriore rispetto alle verifiche previste per i residenti italiani? La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 3775 del 24 settembre 2026, ha affrontato la questione nel contenzioso relativo a un diniego dell’INPS.

Il problema riguarda il rapporto fra prova della condizione economica, residenza fiscale e divieto di discriminazione. L’esistenza di redditi eventualmente prodotti all’estero costituisce certamente un dato rilevante per verificare l’accesso a una prestazione assistenziale subordinata a requisiti reddituali. Ma la necessità di accertare tali risorse non autorizza automaticamente l’imposizione, al solo cittadino straniero, di un mezzo di prova aggiuntivo che non trovi adeguato fondamento normativo.

Secondo la ricostruzione della decisione resa pubblica dai repertori specialistici, la Corte ha valorizzato l’articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi e la soggezione dei residenti in Italia al sistema di imposizione sui redditi, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo in cui questi siano prodotti, fatte salve le regole per evitare la doppia imposizione. In tale prospettiva non risulterebbe giustificato richiedere, come condizione necessaria per l’assegno sociale, la certificazione specificamente proveniente dal Paese d’origine.

La sentenza ha riformato l’impostazione adottata nel primo grado di giudizio. Non deve tuttavia essere letta come un’esenzione dello straniero dall’onere di provare la situazione economica o come un riconoscimento automatico della prestazione. Il requisito reddituale resta soggetto a verifica; ciò che viene in discussione è la legittimità di un particolare aggravamento documentale collegato alla nazionalità del richiedente.

La rilevanza professionale è significativa. Nel contenzioso sulle prestazioni sociali occorre separare la verifica sostanziale del reddito dalle modalità amministrative della sua dimostrazione, individuando la fonte della richiesta documentale e controllando se essa imponga un trattamento differenziato ragionevolmente giustificabile.

Il principio riguarda anche la qualità delle prassi amministrative. Il controllo dell’accesso a risorse pubbliche è un dovere dell’ente previdenziale, ma il sistema delle prove non può essere costruito su presunzioni generali legate alla condizione di straniero.

La ricostruzione del caso è basata sulle rassegne giurisprudenziali che hanno divulgato la sentenza n. 3775/2026; il testo integrale non è stato direttamente acquisito. Gli ulteriori dettagli processuali dovranno pertanto essere verificati sul provvedimento completo prima di ricavarne ulteriori proposizioni interpretative.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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