Il regolamento (UE) 2024/1356 disciplina gli accertamenti preliminari nei confronti di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne. La nuova procedura, applicabile nel quadro del Patto europeo dal 12 giugno 2026, non coincide con l’esame nel merito della domanda di protezione internazionale.
Lo screening serve, tra l’altro, a identificare le persone, effettuare controlli sanitari e di vulnerabilità nei casi previsti, svolgere verifiche di sicurezza e indirizzare l’interessato verso il procedimento giuridicamente appropriato. La disciplina individua presupposti, limiti temporali e obblighi delle autorità, nonché un meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali.
Occorre distinguere la fase di accertamento dalle procedure di asilo, di frontiera e di rimpatrio. L’avvio dello screening non significa che la domanda d’asilo sia già stata respinta e non autorizza a trascurare esigenze di protezione, condizioni di salute o situazioni di particolare vulnerabilità.
Nella pratica professionale diventerà essenziale ricostruire l’esatta sequenza degli atti: momento del rintraccio o dello sbarco, informazione sui diritti, identificazione, controlli, esito dello screening e successivo incardinamento della procedura. È questa tracciabilità, oltre al rispetto dei termini, che consentirà di verificare la legittimità dell’azione amministrativa.
Testo ufficiale: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj/ita
Avv. Fabio Loscerbo
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