sabato 3 ottobre 2026

Cittadinanza ex art. 4, comma 2: la continuità della presenza può essere provata oltre l’anagrafe

Cittadinanza ex art. 4, comma 2: la continuità della presenza può essere provata oltre l’anagrafe

Una sentenza del Tribunale di Roma del 20 gennaio 2026, richiamata nella recente rassegna specialistica sulla cittadinanza, affronta il problema della prova della presenza continuativa in Italia del giovane nato nel territorio nazionale che intende avvalersi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992.

Il tema è particolarmente delicato quando la storia anagrafica presenta lacune, cancellazioni o periodi non perfettamente allineati con la permanenza effettiva del minore sul territorio.

Il Tribunale ha valorizzato documentazione scolastica, sanitaria e altri elementi idonei a ricostruire la continuità della presenza, evitando di attribuire all’anagrafe un valore esclusivo quando la realtà della vita del giovane risulti dimostrabile attraverso fonti diverse e coerenti.

La decisione è importante perché, soprattutto durante la minore età, eventuali irregolarità amministrative non dipendono normalmente dal ragazzo. Una lettura eccessivamente formalistica rischierebbe quindi di far ricadere sul giovane conseguenze originate da omissioni o difficoltà burocratiche imputabili agli adulti o all’Amministrazione.

Per la pratica, è essenziale ricostruire con precisione l’intero periodo rilevante attraverso certificati scolastici, iscrizioni e frequenza, pediatra o medico di base, vaccinazioni, documentazione sanitaria, servizi sociali, attività sportive, contratti dei genitori e qualsiasi altro documento databile capace di attestare la presenza effettiva in Italia.

La pronuncia non elimina i requisiti dell’art. 4, comma 2. Mostra però che la prova della continuità non deve essere necessariamente ridotta alla sola iscrizione anagrafica quando esistono elementi seri e concordanti sulla permanenza del giovane nel Paese.

Il principio pratico è quindi chiaro: quando l’anagrafe presenta un vuoto, bisogna ricostruire la vita reale. Una corretta istruttoria documentale può essere decisiva per evitare che una lacuna formale cancelli anni di effettiva presenza e crescita in Italia.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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