Espulsione e richiesta d’asilo: il non-refoulement va verificato anche prima del C3
Un decreto del Giudice di Pace di Torino del 28 marzo 2026 offre un chiarimento importante sul rapporto tra espulsione, accesso alla procedura di protezione internazionale e principio di non-refoulement.
La vicenda riguardava una persona che aveva tentato di accedere alla procedura d’asilo prima della formalizzazione del modello C3. Il giudice ha ritenuto necessario verificare in modo autonomo l’eventuale rischio connesso all’allontanamento, senza ridurre la tutela alla sola presenza di una domanda già formalizzata.
Il punto è particolarmente rilevante nei casi in cui la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata ma la registrazione o la formalizzazione siano avvenute in un momento successivo per ragioni amministrative.
Per la difesa, diventa quindi essenziale documentare con precisione la cronologia: richieste di appuntamento, PEC, accessi in Questura, comunicazioni del difensore, attestazioni dei centri di accoglienza e ogni altro elemento utile a dimostrare che la volontà di chiedere protezione era già stata espressa.
Il principio di non-refoulement impone infatti una verifica sostanziale quando emergano elementi che facciano ritenere possibile un rischio nel Paese di destinazione. La tutela non può dipendere esclusivamente dal momento in cui l’Amministrazione completa gli adempimenti formali.
La decisione non elimina la necessità di accertare la fondatezza del rischio allegato. Richiede però che tale verifica venga svolta prima di dare esecuzione all’allontanamento quando la situazione concreta lo impone.
Il messaggio operativo è chiaro: la mancata formalizzazione del C3 non esclude, da sola, la necessità di verificare il non-refoulement.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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