La revoca del nulla osta al lavoro tra decadenza, imputabilità dell’inadempimento e tutela del lavoratore straniero
Osservazioni a margine di TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° luglio 2026, n. 1263
Abstract
Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 1263, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore straniero contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
La pronuncia si colloca nel consolidato orientamento che qualifica la revoca del nulla osta come misura vincolata, riconducibile non all’autotutela amministrativa in senso proprio, ma alla decadenza dal beneficio originariamente riconosciuto. La vicenda, tuttavia, solleva questioni più ampie concernenti l’imputabilità al lavoratore delle omissioni del datore di lavoro, la posizione dello straniero entrato regolarmente nel territorio nazionale, la possibilità di sostituzione del datore originario e l’effettività delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241 del 1990.
1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna
La controversia trae origine da una procedura di ingresso per lavoro subordinato avviata nell’ambito della programmazione dei flussi migratori. Il nulla osta era stato rilasciato dalla Prefettura di Rimini il 1° febbraio 2024 e il lavoratore aveva fatto ingresso in Italia il 26 marzo successivo.
Il rapporto di lavoro, tuttavia, non veniva formalizzato. Nel corso del procedimento la Prefettura fissava diversi appuntamenti destinati alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma il datore di lavoro non si presentava e, successivamente, si rendeva irreperibile. Dalla ricostruzione contenuta nella sentenza emergeva inoltre che il medesimo datore avrebbe presentato quarantadue domande di nulla osta, pur non disponendo di una capacità economica e di un fatturato adeguati a sostenere un numero così elevato di assunzioni.
Dopo ulteriori interlocuzioni, la Prefettura disponeva la revoca del nulla osta, motivandola con la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, che la mancata stipulazione del contratto non fosse a lui imputabile, che il preavviso di revoca non fosse stato correttamente comunicato al difensore e che l’Amministrazione avesse omesso di considerare la possibilità di sostituire il datore di lavoro originario.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la procedura non potesse rimanere indefinitamente aperta in attesa che il lavoratore individuasse un nuovo datore disposto a subentrare. Secondo il Collegio, l’irreperibilità del datore originario e la mancata sottoscrizione del contratto rendevano la revoca un atto sostanzialmente vincolato.
2. Il quadro normativo: la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il comma 5-ter stabilisce che il nulla osta al lavoro deve essere rifiutato o, qualora già rilasciato, revocato quando il contratto di soggiorno previsto dall’art. 5-bis non venga trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione nel termine stabilito dal successivo comma 6. La stessa disposizione introduce, tuttavia, una clausola di salvaguardia, escludendo la revoca quando il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, comunque, da circostanze non imputabili al lavoratore.
Il comma 6 dispone che, entro quindici giorni dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano il contratto di soggiorno, mediante firma digitale, firma elettronica qualificata oppure, per il lavoratore, anche mediante firma autografa. Il documento deve essere successivamente trasmesso in via telematica allo Sportello unico a cura del datore di lavoro. La disciplina vigente conferma, pertanto, che la trasmissione materiale del contratto è un adempimento posto principalmente a carico del datore di lavoro.
La disposizione contiene una tensione evidente. Da un lato, la mancata trasmissione determina la revoca del titolo che ha consentito l’ingresso; dall’altro, il legislatore impone di verificare se l’inadempimento sia effettivamente imputabile al lavoratore. Tale clausola non può essere ridotta a una formula meramente residuale, poiché rappresenta il principale correttivo contro il rischio che lo straniero subisca conseguenze pregiudizievoli per condotte riconducibili esclusivamente al datore di lavoro.
3. La revoca come decadenza accertativa
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda la qualificazione giuridica del provvedimento prefettizio.
Il TAR esclude che la revoca in esame costituisca esercizio dell’autotutela amministrativa disciplinata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Non sarebbe quindi necessario verificare la sopravvenienza di un nuovo interesse pubblico, comparare tale interesse con l’affidamento del destinatario o rispettare i limiti temporali propri dell’annullamento d’ufficio.
La revoca sarebbe piuttosto una forma di decadenza accertativa o, secondo una terminologia utilizzata dalla giurisprudenza, una “revoca sanzionatoria”. L’Amministrazione non riconsidera discrezionalmente un precedente provvedimento legittimo, ma accerta che i presupposti necessari per il perfezionamento o il mantenimento del beneficio non esistono oppure sono venuti meno.
La sentenza richiama espressamente il precedente del TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 24 ottobre 2025, n. 18549, secondo il quale la revoca del nulla osta adottata nell’ambito delle procedure semplificate di ingresso costituisce esercizio di un potere vincolato di controllo. Il medesimo indirizzo è stato ricondotto dal portale istituzionale della Giustizia amministrativa alla categoria della decadenza accertativa, con richiamo, tra le altre, a TAR Liguria, Sez. I, n. 322 del 2024, TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 65 del 2025 e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 376 del 2025.
La qualificazione non è puramente nominalistica. Essa produce conseguenze rilevanti sul piano delle garanzie sostanziali. Se il potere è interamente vincolato, l’Amministrazione non deve valutare l’integrazione raggiunta dallo straniero, la sua condotta successiva all’ingresso, l’assenza di precedenti penali o la disponibilità di un nuovo rapporto di lavoro, salvo che tali elementi assumano rilievo all’interno della specifica disciplina normativa applicabile.
4. L’imputabilità al lavoratore dell’omessa formalizzazione
Il passaggio maggiormente problematico della pronuncia riguarda il rapporto tra l’irreperibilità del datore di lavoro e la clausola di non imputabilità prevista dall’art. 22, comma 5-ter.
Nel caso esaminato, il contratto non era stato sottoscritto principalmente perché il datore di lavoro non si era presentato agli appuntamenti e si era infine reso irreperibile. La sentenza riconosce espressamente tale circostanza, ma ritiene ugualmente legittima la revoca, osservando che la Prefettura aveva fissato numerosi appuntamenti e che non poteva mantenere indefinitamente aperta la procedura.
L’argomentazione risponde a un’esigenza amministrativa comprensibile: una procedura di ingresso non può restare sospesa senza limiti temporali, soprattutto quando emergano indici di inattendibilità del datore originario. Tuttavia, la necessità di concludere il procedimento non risolve integralmente la questione dell’imputabilità.
La norma non si limita infatti a stabilire che il contratto debba essere trasmesso entro quindici giorni, ma esclude espressamente la revoca quando il ritardo dipenda da cause non imputabili al lavoratore. L’irreperibilità del datore costituisce, almeno in linea astratta, una circostanza estranea alla sfera di controllo dello straniero. La soluzione dovrebbe quindi passare attraverso una rigorosa verifica della condotta del lavoratore: se questi abbia tempestivamente segnalato l’inadempimento datoriale, si sia presentato agli appuntamenti, abbia sollecitato l’Amministrazione e abbia concretamente tentato di individuare una soluzione alternativa.
Nella vicenda concreta il TAR valorizza anche alcune assenze del lavoratore. Tuttavia, la stessa ricostruzione in fatto riferisce che almeno una mancata presentazione era stata giustificata da ragioni di salute e che il difensore aveva chiesto un nuovo appuntamento. Il dato dimostra quanto sia necessario evitare automatismi e distinguere le omissioni effettivamente imputabili allo straniero dalle circostanze documentate o riconducibili al comportamento del datore.
5. L’originaria inaffidabilità del datore di lavoro
La decisione attribuisce particolare rilievo alla posizione economica e organizzativa del datore.
Secondo quanto rappresentato nel giudizio, il datore originario avrebbe presentato quarantadue richieste di nulla osta senza possedere una capacità economico-finanziaria adeguata. Tale elemento viene utilizzato dal TAR per sostenere che non si fosse verificato soltanto un successivo disinteresse all’assunzione, ma una più radicale carenza dei presupposti sostanziali dell’intera operazione.
La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente esteso il controllo prefettizio oltre le ipotesi espressamente tipizzate di documentazione falsa o contraffatta. La revoca può riguardare, secondo tale orientamento, tutti i casi in cui manchino i requisiti richiesti per l’ingresso, compresa la capacità economica del datore, la reale operatività dell’impresa, la disponibilità di una posizione lavorativa effettiva e la compatibilità dell’assunzione con il settore produttivo indicato nella domanda.
La sentenza n. 18549 del 2025 del TAR Lazio aveva esaminato una vicenda nella quale la società datoriale, inattiva da anni, aveva presentato centinaia di domande di nulla osta. Il giudice amministrativo aveva qualificato la successiva revoca come atto dovuto, volto a impedire che il sistema delle quote venisse eluso mediante domande prive di un reale progetto occupazionale.
Questa impostazione appare condivisibile nella misura in cui evita che il decreto flussi si trasformi in un meccanismo meramente formale di ingresso. Resta però da chiarire perché le conseguenze delle carenze economiche del datore debbano ricadere integralmente sul lavoratore, soprattutto quando tali carenze avrebbero potuto essere accertate dall’Amministrazione prima del rilascio del nulla osta o del visto.
6. Il problema della sostituzione del datore di lavoro
Il TAR esclude che la Prefettura fosse tenuta a mantenere aperta la pratica fino al reperimento di un nuovo datore. Tale affermazione rappresenta uno dei nuclei più rilevanti della sentenza.
La procedura per lavoro subordinato è strutturalmente collegata alla domanda presentata da uno specifico datore, per una determinata posizione lavorativa e nell’ambito di una quota individuata. La sostituzione del datore non costituisce pertanto, secondo l’impostazione più rigorosa, un diritto automaticamente riconoscibile al lavoratore.
Una simile conclusione non esclude però che, in presenza di circostanze eccezionali, l’Amministrazione possa o debba valutare forme di subentro. Ciò vale soprattutto quando il lavoratore sia già entrato legittimamente in Italia e il venir meno dell’assunzione dipenda da una condotta fraudolenta, abusiva o comunque non imputabile allo straniero.
La giurisprudenza non appare del tutto uniforme. Accanto all’orientamento rigoroso seguito dalla sentenza in commento, sono emerse decisioni cautelari favorevoli a lavoratori rimasti privi dell’assunzione promessa per il comportamento del datore originario. In alcuni casi è stata riconosciuta la necessità di una tutela sostanziale del lavoratore quando i requisiti occupazionali risultavano concretamente ricostituibili o quando lo straniero aveva reperito un nuovo datore disponibile all’assunzione.
La questione richiederebbe un intervento normativo espresso. Affidare la soluzione alla sola prassi delle Prefetture o a orientamenti giurisprudenziali territorialmente differenziati determina un livello di incertezza incompatibile con la rilevanza degli interessi coinvolti.
7. Le garanzie partecipative e l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990
Il ricorrente aveva denunciato anche la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che il preavviso di revoca fosse stato trasmesso a un recapito non più attuale, nonostante il difensore avesse già comunicato il proprio intervento nel procedimento.
Il TAR ritiene la censura non decisiva. Da un lato, osserva che la comunicazione era stata inviata al recapito indicato nella domanda originaria; dall’altro, applica sostanzialmente il principio espresso dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990: trattandosi di attività vincolata, l’omessa partecipazione non comporta l’annullamento qualora sia evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso concreto, secondo il Collegio, il lavoratore non avrebbe potuto offrire alcun contributo idoneo a superare l’irreperibilità del datore e la mancata conclusione della procedura.
Anche questo passaggio merita una lettura prudente. Il contraddittorio procedimentale non serve esclusivamente a contestare materialmente il fatto dell’irreperibilità, ma anche a rappresentare circostanze ulteriori: la non imputabilità dell’inadempimento, le giustificazioni relative agli appuntamenti, l’eventuale disponibilità di un nuovo datore, l’esistenza di una denuncia contro il datore originario o l’adozione di iniziative tempestive per regolarizzare la posizione.
Quanto più la disciplina richiede di distinguere tra condotte imputabili e non imputabili al lavoratore, tanto meno può considerarsi irrilevante la partecipazione dell’interessato. L’art. 21-octies non dovrebbe diventare uno strumento per neutralizzare sistematicamente le garanzie procedimentali nei procedimenti migratori.
8. Il legittimo affidamento del lavoratore entrato regolarmente
La sentenza esclude che il lavoratore potesse invocare un affidamento giuridicamente tutelabile alla permanenza nel territorio nazionale.
Il nulla osta, il visto e l’ingresso non determinano infatti il definitivo consolidamento del diritto al soggiorno. La procedura è destinata a perfezionarsi con la sottoscrizione del contratto e con il rilascio del relativo permesso. Quando i controlli siano stati differiti a un momento successivo, il titolo inizialmente rilasciato resta esposto alla verifica della sussistenza dei requisiti.
Ciò non significa, tuttavia, che l’affidamento sia sempre giuridicamente irrilevante. Lo straniero che abbia ottenuto il visto, sostenuto costi rilevanti, lasciato il Paese di origine ed effettuato regolarmente l’ingresso si trova in una posizione sensibilmente diversa rispetto a chi non abbia ancora avviato il percorso migratorio.
Il sistema dovrebbe quindi distinguere tra il lavoratore che abbia partecipato consapevolmente a una procedura fittizia e quello che sia stato indotto a confidare nell’effettività di una proposta di lavoro successivamente disattesa. Trattare allo stesso modo situazioni tanto diverse rischia di compromettere il principio di proporzionalità e di indebolire la funzione garantista della clausola di non imputabilità.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 1263 del 2026 consolida un orientamento rigoroso: quando il contratto di soggiorno non viene sottoscritto e il datore originario risulta irreperibile o privo dei requisiti economici, la Prefettura può concludere la procedura mediante la revoca del nulla osta. Il provvedimento ha natura vincolata e non richiede le valutazioni comparative proprie dell’autotutela amministrativa.
La decisione appare coerente con l’esigenza di preservare la serietà del sistema dei flussi e di impedire che il rilascio anticipato del nulla osta si trasformi in un canale di ingresso svincolato dall’esistenza di un’effettiva opportunità lavorativa.
Resta, tuttavia, irrisolto il problema della tutela del lavoratore incolpevole. L’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone espressamente di verificare se il ritardo o l’inadempimento siano imputabili allo straniero. Tale verifica dovrebbe essere effettiva, individualizzata e preceduta da un contraddittorio reale.
L’irreperibilità del datore di lavoro non può essere automaticamente trasformata in una responsabilità del lavoratore. Quando lo straniero abbia collaborato con l’Amministrazione, si sia presentato agli appuntamenti, abbia tempestivamente denunciato il comportamento datoriale o abbia reperito una nuova e concreta opportunità occupazionale, la chiusura della procedura dovrebbe costituire l’esito di una valutazione puntuale e non la semplice conseguenza dell’originaria scelta di un datore rivelatosi inaffidabile.
Il vero punto debole del sistema rimane il differimento dei controlli. Consentire l’ingresso prima di avere verificato la capacità economica e la reale operatività del datore trasferisce sul lavoratore il rischio dell’inefficienza amministrativa e delle condotte abusive dei soggetti che presentano le domande.
Una disciplina equilibrata dovrebbe rafforzare i controlli preventivi e, al tempo stesso, introdurre una procedura uniforme di sostituzione del datore nei casi di sopravvenuta indisponibilità, frode o irreperibilità non imputabili al lavoratore. Solo in questo modo il contrasto agli abusi potrebbe convivere con la tutela della persona che abbia fatto ingresso regolarmente e in buona fede.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/NoXIFS2
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