Dal 12 giugno 2026 è cambiata una delle regole più importanti per chi presenta domanda di protezione internazionale e intende iniziare a lavorare in Italia: il termine non è più di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ma di novanta giorni dalla sua formalizzazione. La modifica, introdotta dal decreto-legge n. 100/2026 e confermata senza modificazioni dalla legge di conversione n. 145/2026, non comporta soltanto trenta giorni di attesa in più, perché cambia anche il momento dal quale il termine deve essere calcolato. Nella pratica, diventa quindi decisivo distinguere tra registrazione e formalizzazione della domanda e conservare la documentazione che consente di individuare con certezza la seconda data.
La nuova regola dell'articolo 22 del decreto accoglienza
L'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 ha tradizionalmente rappresentato la norma di riferimento per l'accesso al lavoro dei richiedenti protezione internazionale. Prima della riforma del giugno 2026, il permesso di soggiorno per richiesta asilo consentiva di svolgere attività lavorativa una volta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a condizione che il procedimento non fosse ancora concluso e che il ritardo non fosse imputabile al richiedente.
L'articolo 10 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, nel recepire parte della nuova disciplina europea in materia di accoglienza, ha modificato espressamente questa disposizione. Oggi il documento rilasciato al momento della formalizzazione della domanda, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, consente lo svolgimento dell'attività lavorativa una volta trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione, sempre che l'esame della domanda non sia stato nel frattempo concluso e che l'eventuale ritardo non possa essere attribuito al richiedente.
La legge 7 agosto 2026, n. 145, ha convertito il decreto senza modificazioni. La nuova disciplina, pertanto, non è più una previsione provvisoria destinata a essere riesaminata in sede parlamentare, ma costituisce ormai il quadro normativo vigente.
Registrazione e formalizzazione non sono la stessa cosa
La conseguenza operativa più rilevante deriva dal nuovo sistema documentale introdotto contestualmente dalla riforma. Al momento della registrazione della domanda, la Questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo che attesta l'avvenuta registrazione e ne indica la data. Questo documento è destinato a valere fino al rilascio di quello successivo, previsto dall'articolo 4, comma 4.
È soltanto al momento della formalizzazione della domanda, secondo la procedura prevista dall'articolo 26-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, che al richiedente viene rilasciato il documento validato dalla Prefettura territorialmente competente. È proprio a questa seconda fase che la nuova formulazione dell'articolo 22 collega il decorso dei novanta giorni necessari per poter lavorare.
La distinzione non è puramente terminologica. Una persona può avere già manifestato la volontà di chiedere protezione, essere stata identificata e avere ottenuto il documento che attesta la registrazione, senza che la domanda sia stata ancora formalizzata. Dopo la riforma, ai fini dell'accesso al lavoro non è sufficiente calcolare il tempo trascorso dalla prima manifestazione di volontà o dalla sola registrazione: occorre individuare la data della formalizzazione e il documento che la attesta.
Il problema dei ritardi della Questura diventa ancora più importante
Questa scelta legislativa produce una conseguenza che merita particolare attenzione. Nel sistema precedente, la giurisprudenza aveva dovuto affrontare più volte il problema dei ritardi amministrativi tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e la successiva formalizzazione, soprattutto quando tali ritardi finivano per impedire al richiedente di accedere tempestivamente al lavoro. La nuova norma, collegando espressamente il termine dei novanta giorni alla formalizzazione, rende ancora più rilevante la tempestività con la quale l'amministrazione completa questa fase.
Ciò non significa, tuttavia, che un ritardo della Questura nella formalizzazione possa protrarsi senza limiti o che il richiedente debba semplicemente subirne le conseguenze. Le garanzie relative all'accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale, i termini che disciplinano registrazione e formalizzazione e gli ordinari strumenti di tutela contro l'inerzia amministrativa continuano a operare. La riforma ha modificato il dies a quo per l'accesso al lavoro, ma non ha trasformato l'inerzia dell'amministrazione in una situazione giuridicamente irrilevante.
Nella pratica professionale diventa quindi opportuno documentare con precisione ogni passaggio: la data della prima manifestazione della volontà di chiedere protezione, la registrazione della domanda, le eventuali convocazioni ricevute, la data della formalizzazione e il rilascio del relativo documento. Quando tra queste fasi si crea un intervallo anomalo, il ritardo deve essere contestato tempestivamente, soprattutto se produce conseguenze concrete sul lavoro, sull'autonomia economica o sul percorso di integrazione del richiedente.
Cosa deve controllare il datore di lavoro
Anche per il datore di lavoro la nuova disciplina richiede maggiore attenzione. Non è più prudente verificare soltanto che il lavoratore sia un richiedente asilo o che possieda una generica ricevuta rilasciata dalla Questura. Per stabilire se l'attività lavorativa possa iniziare legittimamente occorre controllare il documento collegato alla formalizzazione e la relativa data, verificando che siano trascorsi i novanta giorni previsti dalla legge e che il procedimento di protezione sia ancora pendente.
Una volta maturato il diritto al lavoro, l'assunzione segue gli ordinari adempimenti previsti per il rapporto di lavoro, compresa la comunicazione obbligatoria. Il titolo del richiedente asilo continua a non essere un permesso rilasciato per motivi di lavoro, ma la legge gli attribuisce espressamente, ricorrendo le condizioni indicate, la possibilità di lavorare durante l'esame della domanda di protezione.
Per evitare contestazioni, è consigliabile conservare nel fascicolo del rapporto di lavoro copia del documento del richiedente e degli elementi dai quali risulti il decorso del termine. Una verifica effettuata correttamente all'inizio del rapporto tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro e riduce il rischio che un'incertezza documentale venga successivamente interpretata come irregolarità dell'assunzione.
Le pratiche a cavallo del 12 giugno 2026 richiedono una verifica individuale
Una particolare cautela è necessaria per le domande presentate o avviate prima dell'entrata in vigore della riforma e ancora pendenti dopo il 12 giugno 2026. In queste situazioni non è corretto applicare automaticamente una regola astratta senza ricostruire la sequenza temporale del procedimento e verificare se, secondo la disciplina precedente, il diritto al lavoro fosse già maturato. Le posizioni consolidate prima della modifica normativa e quelle integralmente sottoposte al nuovo sistema documentale non sono necessariamente sovrapponibili.
Per questo, nei casi transitori è opportuno esaminare la data della domanda, la documentazione rilasciata dalla Questura, l'eventuale precedente decorso dei sessanta giorni e lo stato della procedura alla data di entrata in vigore del decreto. È un ambito nel quale la soluzione deve essere costruita sul singolo fascicolo e nel quale sarà particolarmente importante osservare come la giurisprudenza interpreterà il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Una modifica apparentemente semplice che incide sulla vita concreta del richiedente
Il passaggio da sessanta a novanta giorni può apparire, a prima lettura, come una semplice modifica quantitativa. In realtà, l'elemento più significativo è lo spostamento del momento iniziale del conteggio dalla presentazione alla formalizzazione della domanda. In un sistema nel quale i tempi amministrativi non sono sempre uniformi sul territorio nazionale, questa scelta può incidere direttamente sulla possibilità del richiedente di raggiungere un'autonomia economica e di iniziare un percorso lavorativo regolare.
Per gli operatori, per i datori di lavoro e soprattutto per i richiedenti protezione internazionale, la regola pratica è quindi oggi più precisa ma anche più esigente: occorre sapere non soltanto da quanto tempo la persona abbia chiesto asilo, ma quando la domanda sia stata formalizzata. E quando la formalizzazione tarda senza una ragione riconducibile all'interessato, quel ritardo non dovrebbe essere considerato un semplice inconveniente burocratico, perché può produrre conseguenze concrete su un diritto che la legge collega espressamente alla scansione temporale della procedura.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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