Decreto flussi: se il datore di lavoro non assume, il permesso non può essere negato automaticamente
Il lavoratore straniero che entra regolarmente in Italia con un visto per lavoro non perde automaticamente ogni possibilità di ottenere il permesso di soggiorno se il datore indicato nel nulla osta, dopo l’ingresso, non procede all’assunzione. Quando il mancato perfezionamento del rapporto non è imputabile al lavoratore e nel frattempo emerge una nuova concreta opportunità lavorativa, Questura e Sportello Unico devono esaminare la situazione reale, evitando automatismi. È il principio ribadito dal TAR Marche con la sentenza n. 893 del 4 luglio 2026, particolarmente utile nelle pratiche collegate al decreto flussi.
Uno dei problemi più delicati delle procedure di ingresso per lavoro nasce quando la pratica amministrativa arriva regolarmente fino al rilascio del visto, il lavoratore entra in Italia, ma il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta non conclude il rapporto. Può accadere per una sopravvenuta rinuncia dell’impresa, per difficoltà economiche, per irreperibilità del datore o, nei casi più gravi, perché il lavoratore scopre di essere stato coinvolto in una procedura opaca o fraudolenta.
Per molto tempo queste situazioni sono state affrontate dagli uffici secondo una logica quasi automatica: se non viene instaurato il rapporto con il datore originariamente indicato, viene meno il presupposto dell’ingresso e, di conseguenza, anche quello del permesso di soggiorno. Una simile ricostruzione, tuttavia, rischia di trasferire interamente sul lavoratore le conseguenze di un fatto che può dipendere da soggetti terzi e che può verificarsi quando egli ha già sostenuto il viaggio, è entrato legalmente nel territorio nazionale ed è concretamente disponibile a lavorare.
Il caso deciso dal TAR Marche
La vicenda esaminata dal TAR Marche riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, rilasciato sulla base di un nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Una volta arrivato in Italia, il lavoratore non era però riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con l’azienda agricola indicata nella procedura.
La mancata stipula, secondo quanto documentato nel giudizio, non dipendeva da inerzia o volontà del lavoratore, ma era collegata a vicende estranee alla sua sfera di controllo, tanto da essere stata presentata una denuncia-querela nell’ambito di una più ampia vicenda nella quale venivano ipotizzati reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa.
Nel frattempo il lavoratore aveva trovato una diversa occupazione presso un altro datore di lavoro e aveva presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno. La Questura aveva tuttavia rigettato l’istanza facendo leva sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato nel nulla osta.
Il TAR ha annullato il diniego. Secondo il Collegio, un simile modo di procedere costituisce un’applicazione meramente formale della normativa e contrasta con l’art. 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il nulla osta non crea un vincolo assoluto con il primo datore
La sentenza non afferma che sia irrilevante il rapporto di lavoro indicato nella domanda di ingresso. Quel rapporto resta il presupposto sulla base del quale il nulla osta e il visto sono stati rilasciati. Ciò che viene escluso è un diverso automatismo: il venir meno di quel rapporto, soprattutto quando avviene per circostanze non imputabili allo straniero, non può essere considerato da solo sufficiente a chiudere negativamente la procedura.
Il TAR richiama espressamente un orientamento già emerso nella giurisprudenza amministrativa, compreso il Consiglio di Stato, secondo cui l’Amministrazione deve considerare la peculiarità della vicenda e l’eventuale nuovo rapporto lavorativo instaurato. In altri termini, occorre distinguere tra chi utilizza il decreto flussi come strumento meramente apparente per ottenere l’ingresso e chi, invece, è entrato sulla base di una procedura regolare, subisce la mancata assunzione per cause indipendenti dalla propria volontà e dimostra immediatamente di voler proseguire un effettivo percorso lavorativo.
Nel caso deciso dal TAR Marche il nuovo impiego ha avuto un peso determinante. Il lavoratore non aveva infatti formulato una generica richiesta di restare in Italia nella speranza di trovare in futuro un’occupazione, ma aveva già documentato un diverso rapporto di lavoro subordinato. Per il giudice amministrativo questa circostanza descriveva una situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo, che la Questura avrebbe dovuto valutare.
Cosa è cambiato nelle procedure dopo le riforme del 2025
Il principio assume ancora maggiore interesse alla luce delle modifiche intervenute nelle procedure di ingresso per lavoro. Il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha rafforzato i passaggi di verifica della volontà datoriale. Prima del rilascio del visto, il datore deve confermare l’interesse all’assunzione entro il termine previsto dalla legge; dopo l’ingresso del lavoratore, il termine per la stipula del contratto di soggiorno è stato portato a quindici giorni.
Questi controlli riducono il rischio che un lavoratore ottenga il visto quando il datore ha già perso interesse all’assunzione, ma non eliminano le situazioni nelle quali la disponibilità datoriale viene meno dopo l’ingresso. Ed è proprio in questa fase che la tutela non può essere affidata a una regola puramente formale.
Per il lavoro stagionale la disciplina è inoltre diventata più flessibile: nel periodo di validità del nulla osta il lavoratore può, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, svolgere attività stagionale anche alle dipendenze di un diverso datore di lavoro. È quindi sempre meno coerente con il sistema ritenere che la sola mancata assunzione da parte dell’impresa originaria determini inevitabilmente l’impossibilità di proseguire il soggiorno.
La prova della non imputabilità è decisiva
La sentenza non introduce una sanatoria generalizzata e non consente di sostituire liberamente il datore di lavoro in qualsiasi situazione. Il punto centrale resta la dimostrazione che il mancato perfezionamento del rapporto originario non sia imputabile al lavoratore.
Quando il datore non risponde, rinuncia all’assunzione o assume comportamenti anomali, è quindi importante non lasciare trascorrere il tempo senza documentare quanto accaduto. Comunicazioni e-mail o messaggi con il datore, convocazioni dello Sportello Unico, eventuali segnalazioni agli uffici, diffide, denunce, documentazione relativa al viaggio e all’ingresso, nonché la prova delle iniziative assunte per reperire un nuovo lavoro possono diventare elementi determinanti nella successiva istruttoria amministrativa o nel giudizio.
Ugualmente importante è documentare in modo completo l’eventuale nuovo rapporto: proposta contrattuale, comunicazione obbligatoria, documenti del nuovo datore e ogni altro elemento che dimostri che non si tratta di una possibilità ipotetica, ma di un’effettiva occasione di inserimento lavorativo.
Il ruolo del preavviso di rigetto
In queste pratiche il contraddittorio amministrativo assume un valore particolarmente rilevante. Se Questura o Sportello Unico ritengono che la mancata stipula con il datore originario impedisca il rilascio del titolo, la fase del preavviso di rigetto deve essere utilizzata per rappresentare le circostanze sopravvenute e produrre la documentazione relativa alla nuova occupazione.
La decisione finale non può ignorare gli elementi ritualmente portati all’attenzione dell’Amministrazione. L’art. 5, comma 5, del Testo Unico non consente che una pratica di soggiorno venga decisa fotografando soltanto la situazione esistente al momento della richiesta di nulla osta, quando nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi rilevanti e favorevoli allo straniero.
Il lavoro durante l’attesa del primo permesso
Un ulteriore profilo pratico riguarda il periodo nel quale la domanda di permesso è ancora pendente. Dopo le modifiche introdotte nel 2025, l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico tutela in termini più ampi il cittadino straniero che abbia regolarmente presentato domanda di rilascio, rinnovo o conversione di un permesso che consente di lavorare. La ricevuta della domanda assume quindi un’importanza fondamentale, perché consente, ricorrendone i requisiti di legge, di dimostrare la regolarità del soggiorno e la possibilità di svolgere attività lavorativa durante l’istruttoria.
Questo non significa che una semplice offerta di lavoro sana qualsiasi irregolarità precedente. Significa però che, quando la domanda è stata tempestivamente presentata e il lavoratore dispone della relativa ricevuta, l’ordinamento tende a evitare che la durata della procedura amministrativa produca ulteriore precarietà o spinga verso il lavoro irregolare.
Una regola pratica: intervenire subito
Il dato che emerge dalla giurisprudenza è chiaro. Quando il datore originario non procede all’assunzione, la situazione non deve essere considerata automaticamente perduta, ma neppure può essere lasciata senza iniziative in attesa che gli uffici decidano. Occorre ricostruire immediatamente le cause della mancata assunzione, informare gli uffici competenti, conservare la prova delle comunicazioni e, se esiste un nuovo rapporto di lavoro, formalizzarlo e documentarlo nel modo più completo possibile.
La sentenza del TAR Marche n. 893/2026 conferma così un principio di notevole rilievo: nelle procedure di immigrazione per lavoro la legalità dell’ingresso e la buona fede del lavoratore non possono essere cancellate automaticamente dal comportamento successivo del datore. La funzione dell’Amministrazione non è applicare una sequenza formale di sì o no, ma verificare se, nella situazione concreta, esistano ancora i presupposti sostanziali per consentire allo straniero di proseguire regolarmente il proprio percorso lavorativo in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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