Nel ricongiungimento familiare il tempo non è un elemento neutro. Quando l’Amministrazione supera senza giustificazione il termine previsto dalla legge e il ritardo incide concretamente sulla possibilità di vivere la propria vita familiare, l’inerzia può trasformarsi da semplice disfunzione burocratica in fonte di responsabilità risarcitoria. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre indicazioni particolarmente utili, soprattutto oggi che il termine per il rilascio del nulla osta è stato portato a centocinquanta giorni.
Il termine attuale è di centocinquanta giorni
La procedura di ricongiungimento familiare disciplinata dagli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 286/1998 si apre con la domanda presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. La prima fase riguarda il rilascio del nulla osta, mentre la fase successiva si svolge davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto.
La disciplina è stata modificata dal decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179. L’articolo 29, comma 8, del Testo Unico prevede oggi che lo Sportello Unico rilasci il nulla osta entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Il precedente termine era di novanta giorni. L’allungamento del termine non significa, tuttavia, che l’Amministrazione disponga di un tempo indefinito: trascorsi i centocinquanta giorni occorre verificare se vi siano ragioni istruttorie effettive, richieste di integrazione documentale, sospensioni imputabili al richiedente oppure, al contrario, una situazione di semplice inerzia.
La sentenza del Tribunale di Roma del 6 marzo 2026
Un’importante indicazione arriva dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 6 marzo 2026. Il procedimento riguardava una domanda di ricongiungimento familiare presentata quando era ancora applicabile il precedente termine di legge. La Prefettura aveva rilasciato il nulla osta con circa nove mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista, e durante tale prolungata attesa la madre residente in Italia era deceduta prima che i figli potessero raggiungerla.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Interno, ritenendo che l’inerzia della Prefettura, quando non giustificata da esigenze istruttorie concrete e quando supera in maniera significativa il termine legale, possa integrare una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e buona amministrazione che devono caratterizzare l’azione amministrativa. Il punto più rilevante della decisione è che il pregiudizio non è stato considerato come un inconveniente meramente organizzativo, ma come una lesione incidente sul diritto fondamentale all’unità familiare.
Nel caso esaminato, il danno è stato individuato nella perdita della concreta possibilità di ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Si tratta di un pregiudizio morale e relazionale che, proprio perché non è facilmente quantificabile attraverso parametri economici ordinari, può essere liquidato dal giudice in via equitativa.
Il superamento del termine non produce automaticamente un risarcimento
È importante evitare una conclusione troppo semplice. Il fatto che siano trascorsi centocinquanta giorni dalla domanda non significa, da solo, che esista automaticamente un diritto al risarcimento. La responsabilità della Pubblica amministrazione richiede una valutazione più complessa: occorre accertare che il ritardo sia effettivamente ingiustificato, che sia imputabile all’Amministrazione e, soprattutto, che abbia provocato un danno concreto e dimostrabile.
Se, ad esempio, il procedimento è rimasto fermo perché il richiedente non ha prodotto documenti indispensabili, perché sono state richieste integrazioni rimaste senza risposta oppure perché devono essere compiuti accertamenti non evitabili, la valutazione sarà necessariamente diversa. Diversamente, quando la documentazione è completa, le richieste istruttorie risultano soddisfatte e per mesi non viene adottato alcun provvedimento, l’inerzia assume un significato giuridico ben diverso.
Anche il danno deve essere collegato causalmente al ritardo. La prolungata separazione tra genitore e figlio minore, la perdita della possibilità di assistere un familiare gravemente malato, l’impossibilità di ricostituire il nucleo familiare in una fase particolarmente delicata della vita oppure altre conseguenze personali documentabili possono assumere un peso decisivo. Non è quindi sufficiente affermare che la pratica è in ritardo: occorre ricostruire ciò che quel ritardo ha concretamente prodotto nella vita delle persone coinvolte.
Cosa fare quando la pratica supera i centocinquanta giorni
Dal punto di vista operativo, il decorso del termine dovrebbe essere trattato come un momento preciso della procedura e non come l’inizio di un’attesa indefinita. È opportuno verificare lo stato della domanda sul Portale ALI, controllare tutte le comunicazioni dello Sportello Unico, accertare se vi siano richieste di integrazione non evase e, quando la documentazione risulta completa, trasmettere un sollecito formale che richiami la data di presentazione dell’istanza e il termine previsto dall’articolo 29 del Testo Unico.
Quando esistono situazioni di particolare urgenza, è fondamentale rappresentarle immediatamente e documentarle. Una grave malattia del familiare, la presenza di figli minori, una situazione di vulnerabilità o circostanze che rendano particolarmente pregiudizievole la separazione non dovrebbero essere comunicate soltanto quando il ritardo è già diventato irreparabile. Devono entrare nel procedimento il prima possibile, affinché l’Amministrazione ne abbia conoscenza e sia posta nelle condizioni di valutare la necessità di una trattazione prioritaria.
Se l’inerzia persiste, la tutela giudiziaria può diventare necessaria. Le controversie relative al diritto all’unità familiare appartengono alla giurisdizione ordinaria e la strategia processuale deve essere costruita sulla situazione concreta: può essere necessario ottenere anzitutto una decisione sulla domanda di ricongiungimento e, nei casi in cui il ritardo abbia già prodotto un danno effettivo, valutare anche una domanda risarcitoria.
La fase consolare resta distinta
La sentenza romana offre un’altra precisazione utile. Il Tribunale ha escluso, nel caso concreto, la responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della rappresentanza consolare, osservando che la fase del visto comporta verifiche proprie sulla sussistenza e sull’autenticità del rapporto familiare. Il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura e il rilascio del visto sono quindi fasi strettamente collegate, ma non sovrapponibili.
Questo significa che, quando si valuta un ritardo complessivo nel ricongiungimento, occorre individuare con precisione in quale fase il procedimento si è bloccato e quale amministrazione ne sia responsabile. La ricostruzione cronologica degli eventi diventa essenziale: data della domanda, eventuali integrazioni, rilascio del nulla osta, richiesta di appuntamento consolare, presentazione della domanda di visto e successive comunicazioni devono essere conservate e documentate.
Il tempo amministrativo ha conseguenze reali
La disciplina vigente concede oggi allo Sportello Unico un termine più ampio rispetto al passato, pari a centocinquanta giorni. Proprio per questo, una volta decorso tale periodo, non dovrebbe essere considerato normale che la pratica rimanga priva di definizione per mesi senza una ragione specifica. L’ampliamento del termine legislativo non può trasformarsi in una sostanziale eliminazione del termine stesso.
Il principio che emerge dalla giurisprudenza è destinato ad avere un’importanza crescente: quando un procedimento amministrativo riguarda un diritto fondamentale, la durata dell’istruttoria non è una variabile priva di effetti. Nel ricongiungimento familiare, dietro ogni pratica vi sono rapporti tra coniugi, genitori e figli che continuano a vivere separati mentre l’Amministrazione decide. Se l’attesa supera illegittimamente i limiti fissati dall’ordinamento e produce conseguenze irreversibili, il diritto non può limitarsi a constatare che il procedimento, prima o poi, è stato concluso.
Per questo motivo, il controllo dei termini, la documentazione puntuale delle comunicazioni e l’attivazione tempestiva degli strumenti di tutela dovrebbero diventare parte integrante della gestione di ogni procedimento di ricongiungimento familiare. Intervenire quando il danno è già avvenuto è possibile; molto più utile, quando le circostanze lo consentono, è impedire che l’inerzia amministrativa lo produca.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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