giovedì 3 settembre 2026

Assegno sociale allo straniero: dieci anni in Italia non bastano senza il lungo periodo

Con la sentenza n. 141/2026, depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del requisito previsto dall’articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000 per l’accesso all’assegno sociale da parte dei cittadini di Paesi terzi.

Per ottenere la prestazione, non è sufficiente avere maturato dieci anni di soggiorno legale in Italia. Per il cittadino extra-UE resta necessario anche il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno.

La questione era tornata al centro del dibattito dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Luevi, C-151/24, del 5 marzo 2026. La CGUE ha chiarito che la garanzia di parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98 non si estende a questa specifica prestazione assistenziale non contributiva.

La Corte costituzionale, muovendo da questo dato, ha ritenuto non fondate le principali censure rivolte alla normativa italiana.

Il punto operativo è semplice ma spesso frainteso: il requisito della durata del soggiorno e quello relativo al titolo di soggiorno operano su piani differenti. Il fatto di vivere legalmente in Italia da almeno dieci anni non consente, da solo, di superare la mancanza del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando la legge richiede entrambi.

Ne deriva che il cittadino straniero titolare, ad esempio, di un permesso per motivi familiari, pur presente legalmente in Italia da oltre dieci anni, non può automaticamente considerarsi in possesso dei requisiti per l’assegno sociale.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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