Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni
Il TAR Lazio, con sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026, ha chiarito che l’iscrizione anagrafica presso una via convenzionale destinata alle persone senza fissa dimora non è, di per sé, incompatibile con il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza italiana. La decisione non elimina il requisito della continuità della residenza e non trasforma la cittadinanza in un diritto automatico, ma impedisce alla Prefettura di considerare la cosiddetta residenza virtuale come un elemento ostativo in via generale e astratta.
La questione riguarda soprattutto gli stranieri che, pur soggiornando regolarmente in Italia e mantenendo nel territorio comunale il centro effettivo dei propri interessi, attraversano periodi nei quali non dispongono di un’abitazione stabile e vengono quindi iscritti all’anagrafe presso un indirizzo convenzionale.
La residenza legale nella cittadinanza
Per la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 non è sufficiente la semplice presenza materiale in Italia. Occorre una residenza legale, continuativa e documentabile per il periodo previsto dalla legge: dieci anni, in via ordinaria, per il cittadino extra UE, con termini differenti per le altre categorie previste dalla normativa.
La nozione di residenza legale è precisata dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, che considera legalmente residente chi abbia rispettato sia le norme sull’ingresso e sul soggiorno sia quelle sull’iscrizione anagrafica. Il dato anagrafico assume quindi un peso centrale, tanto che eventuali cancellazioni per irreperibilità possono incidere in modo decisivo sul computo del periodo necessario.
Il punto affrontato dal TAR Lazio era però diverso: può una Prefettura ritenere non valida, ai fini della cittadinanza, una iscrizione anagrafica formalmente esistente solo perché effettuata presso una cosiddetta via fittizia?
La risposta del giudice amministrativo è negativa.
La residenza virtuale è una vera iscrizione anagrafica
La legge anagrafica tutela anche chi non dispone di una fissa dimora. L’art. 2 della legge n. 1228/1954 consente infatti alla persona senza fissa dimora di essere considerata residente nel Comune nel quale ha stabilito il proprio domicilio, cioè il luogo nel quale si concentra in concreto la generalità dei suoi interessi.
Molti Comuni danno attuazione a questa disciplina attraverso vie convenzionali, formalmente inserite negli archivi anagrafici ma prive di una corrispondente strada fisica. Non si tratta di un espediente amministrativo privo di valore giuridico: è, al contrario, lo strumento utilizzato dall’ordinamento per permettere anche a chi non abbia un’abitazione stabile di mantenere una posizione anagrafica regolare.
Il TAR Lazio ha quindi ritenuto che l’iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri della popolazione residente, anche mediante una via convenzionale, sia astrattamente idonea a soddisfare il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza. Una Prefettura non può, pertanto, considerare automaticamente illegale quella residenza soltanto perché l’indirizzo non corrisponde a un immobile nel quale l’interessato abita materialmente.
La Prefettura deve verificare il caso concreto
Questo principio non significa, naturalmente, che qualsiasi iscrizione presso una via fittizia debba essere accettata senza verifiche. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione conserva il potere e il dovere di accertare se l’iscrizione sia stata ottenuta nel rispetto della legge e se il domicilio dichiarato corrisponda realmente al centro degli interessi della persona.
Può inoltre essere verificato se lo strumento sia stato utilizzato in modo artificioso per eludere la disciplina sulla residenza. Ciò che non è consentito è trasformare il semplice dato formale della via virtuale in una presunzione assoluta di irregolarità.
La differenza è rilevante. Se esistono elementi concreti che fanno dubitare della presenza effettiva dello straniero nel Comune, della sua reperibilità o della genuinità dell’iscrizione, l’Amministrazione può svolgere gli accertamenti necessari e deve motivare specificamente le proprie conclusioni. Se invece la persona è regolarmente iscritta, mantiene rapporti documentabili con il territorio ed è rimasta reperibile, la natura convenzionale dell’indirizzo non può da sola azzerare gli anni di residenza maturati.
Attenzione alla cancellazione per irreperibilità
Sul piano pratico occorre però distinguere con grande attenzione la residenza virtuale dalla cancellazione anagrafica. La prima costituisce una modalità legittima di iscrizione; la seconda può determinare una reale interruzione della continuità richiesta per la cittadinanza.
Lo straniero iscritto all’anagrafe, anche presso un indirizzo convenzionale, deve quindi mantenere aggiornata la propria posizione e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica. In particolare, il d.P.R. n. 223/1989 prevede per lo straniero l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. La mancata cura della posizione anagrafica può determinare accertamenti di irreperibilità e, nei casi previsti, la cancellazione.
È proprio questo uno degli aspetti che più frequentemente emerge quando una domanda di cittadinanza viene istruita molti anni dopo l’inizio della permanenza in Italia: il richiedente può aver mantenuto sempre un titolo di soggiorno valido, ma presentare nello storico anagrafico uno o più periodi problematici che rischiano di compromettere la continuità richiesta.
Per questa ragione lo storico di residenza dovrebbe essere controllato prima della presentazione della domanda e non soltanto quando arriva un preavviso di rigetto dalla Prefettura.
La residenza deve permanere fino al giuramento
Un ulteriore errore consiste nel considerare sufficiente aver maturato il periodo richiesto alla data della domanda. La normativa prevede invece che le condizioni necessarie per la concessione della cittadinanza per residenza permangano fino alla prestazione del giuramento.
Di conseguenza, anche dopo l’invio dell’istanza, variazioni di residenza, cancellazioni anagrafiche, trasferimenti all’estero o situazioni di irreperibilità devono essere gestiti con particolare attenzione. Una pratica di cittadinanza può durare anni e l’intera posizione deve restare coerente durante l’istruttoria.
La sentenza del TAR Lazio assume quindi un valore operativo importante proprio perché distingue due situazioni che non devono essere confuse: da una parte, l’iscrizione legittima presso un indirizzo virtuale; dall’altra, l’assenza di una valida iscrizione anagrafica o la cancellazione per irreperibilità. Solo la seconda situazione può porre un vero problema di interruzione della residenza, mentre la prima richiede una valutazione concreta e non può essere respinta sulla base di un automatismo.
Cosa fare in caso di preavviso di rigetto
Quando la Prefettura contesta un periodo di residenza presso una via convenzionale, la risposta non dovrebbe limitarsi a richiamare formalmente il certificato storico. È opportuno ricostruire la posizione dell’interessato nel periodo contestato e dimostrare la realtà del domicilio e la continuità dei rapporti con il territorio.
Possono assumere rilievo, a seconda del caso, i documenti relativi al permesso di soggiorno, al lavoro, alle dichiarazioni fiscali, all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali, ai rapporti con il Comune, alla frequenza scolastica dei figli, ai contratti, alle utenze eventualmente disponibili e, più in generale, ogni elemento idoneo a dimostrare che l’Italia e il Comune indicato continuavano a rappresentare il centro effettivo della vita personale e familiare.
È altrettanto importante verificare se vi siano state cancellazioni anagrafiche e, in caso affermativo, comprenderne la causa, la durata e le modalità con cui la residenza è stata successivamente ripristinata. Non tutte le irregolarità anagrafiche hanno la stessa origine e non sempre una ricostruzione meramente automatica da parte dell’Amministrazione restituisce correttamente la situazione sostanziale.
La decisione del TAR non concede direttamente la cittadinanza al ricorrente. Il giudice ha annullato il provvedimento di inammissibilità e imposto all’Amministrazione di riesaminare la domanda applicando i principi indicati. È una distinzione importante, perché resta ferma la valutazione complessiva spettante all’Amministrazione in materia di naturalizzazione.
Il principio che emerge è tuttavia chiaro: la precarietà abitativa non può essere trasformata, senza una base normativa, in precarietà giuridica. Se l’ordinamento consente e disciplina l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, quella stessa iscrizione non può poi essere considerata priva di valore quando si verifica il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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