lunedì 7 settembre 2026

Familiare del beneficiario di protezione: il nuovo permesso previsto dall’art. 23 del Regolamento 2024/1347

Dal 1° luglio 2026 è direttamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina anche una forma di tutela dell’unità familiare destinata ad avere importanti conseguenze pratiche.

L’articolo 23 stabilisce che lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale deve rilasciare un permesso di soggiorno ai familiari presenti nel medesimo Stato che, individualmente, non abbiano diritto alla protezione internazionale, quando ne facciano richiesta e non ricorrano specifiche cause di esclusione.

La norma è particolarmente importante nei casi in cui il familiare abbia presentato una propria domanda di protezione poi respinta. Il diniego della protezione personale, infatti, non significa necessariamente assenza di un titolo di soggiorno: il fondamento della permanenza può derivare direttamente dall’unità familiare con il beneficiario di protezione internazionale.

La nozione di familiare utilizzata dal Regolamento è però precisa. In linea generale, rileva la famiglia già costituita prima dell’arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri e presente nello stesso Stato in connessione con la domanda di protezione. Rientrano, alle condizioni previste, il coniuge o partner stabile, i figli minori, determinati figli adulti dipendenti e, quando il beneficiario è un minore non coniugato, i genitori o altro adulto responsabile.

Il permesso rilasciato al familiare ha la stessa data di scadenza del titolo del beneficiario ed è rinnovabile finché quest’ultimo conserva il proprio permesso. Sono previste esclusioni quando ricorrano cause che avrebbero impedito il riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di matrimoni o relazioni strumentali oppure per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Sul piano pratico la novità impone di esaminare con attenzione le situazioni familiari collegate a un beneficiario di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Quando un familiare si trova già in Italia e non dispone di un autonomo titolo, non ci si può limitare a verificare l’esito della sua eventuale domanda di asilo: occorre valutare anche l’applicabilità dell’articolo 23.

La norma apre quindi uno spazio operativo importante soprattutto nei casi di famiglie presenti nello stesso Stato ma con posizioni giuridiche diverse. Protezione negata al familiare non significa, automaticamente, soggiorno negato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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