venerdì 11 settembre 2026

Conversione del permesso stagionale: fuori quota non significa senza scadenza

Dal 2025 la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale è fuori dalle quote dei decreti flussi. Questo ha semplificato molto la procedura, ma non significa che la domanda possa essere presentata senza attenzione alla scadenza del titolo. Una recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 701 del 20 maggio 2026 riporta al centro proprio il problema del termine entro il quale chiedere la conversione e suggerisce, sul piano pratico, un approccio prudente.

La conversione oggi è fuori quota

L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 consente al lavoratore straniero che abbia svolto regolare attività lavorativa stagionale in Italia per almeno tre mesi e al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del permesso in lavoro subordinato non stagionale.

La modifica introdotta dal decreto-legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, ha eliminato il collegamento con le quote del decreto flussi. Di conseguenza, la conversione può essere richiesta in qualunque momento dell’anno, senza attendere un click day e senza dipendere dalla disponibilità numerica di quote.

Questo passaggio è importante, perché ha trasformato la conversione da procedura sottoposta alla programmazione annuale dei flussi in uno strumento potenzialmente utilizzabile durante tutto l’anno. Tuttavia, l’espressione “in qualunque momento dell’anno” non deve essere confusa con l’idea che il permesso possa essere convertito indefinitamente dopo la sua scadenza.

Il problema del permesso già scaduto

Su questo punto la disciplina non è del tutto lineare. L’art. 24, comma 10, non stabilisce espressamente un termine perentorio entro il quale presentare la domanda di conversione e, negli anni, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la scadenza del titolo non costituisca automaticamente un ostacolo, soprattutto quando siano ancora presenti tutti i requisiti sostanziali per il nuovo permesso.

Questa impostazione è stata richiamata anche dal portale istituzionale Integrazione Migranti, che ha ricordato come alcune pronunce abbiano attribuito natura non perentoria al termine di scadenza e abbiano valorizzato la possibilità di prendere in considerazione gli elementi sostanziali e sopravvenuti della posizione dello straniero.

Il quadro, però, è stato nuovamente irrigidito dal TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, con la sentenza n. 701 del 20 maggio 2026. Il Tribunale ha affermato che la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire, perché la conversione presuppone logicamente e giuridicamente l’esistenza di un titolo ancora efficace. Secondo il TAR, al massimo può essere riconosciuto il periodo di sessanta giorni successivo alla scadenza, in analogia con quanto previsto per il rinnovo.

Due orientamenti che impongono prudenza

La questione, quindi, non può essere ridotta a una formula semplice. Da una parte esiste un orientamento giurisprudenziale che tende a evitare automatismi e che considera la scadenza del titolo non necessariamente decisiva, quando il lavoratore sia in grado di dimostrare tutti i requisiti sostanziali della conversione. Dall’altra, la sentenza del TAR Brescia del 2026 aderisce a una lettura più rigorosa, già presente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui non è possibile convertire un titolo che abbia ormai cessato di produrre effetti, salvo la possibile tolleranza dei sessanta giorni successivi.

Per chi deve presentare oggi una domanda, la conseguenza pratica è chiara: non è opportuno costruire la strategia amministrativa confidando nella possibilità di convertire un permesso stagionale molto tempo dopo la sua scadenza. La domanda dovrebbe essere presentata, ove possibile, quando il permesso è ancora valido e comunque senza attendere il decorso del periodo successivo di sessanta giorni.

Un’istanza tardiva potrebbe ancora essere difendibile in presenza di elementi particolari e sulla base dell’orientamento più favorevole, ma espone il lavoratore a un rischio amministrativo e contenzioso che può essere evitato con una corretta gestione dei tempi.

I requisiti sostanziali restano decisivi

L’eliminazione delle quote non ha eliminato i requisiti della conversione. Il lavoratore deve avere svolto regolare attività stagionale per il periodo richiesto dalla legge e deve disporre di una concreta offerta di lavoro subordinato non stagionale, a tempo determinato o indeterminato. La prassi amministrativa richiede inoltre che il rapporto proposto abbia caratteristiche compatibili con il rilascio del nuovo titolo e che siano documentate la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, l’attività stagionale precedentemente svolta e gli ulteriori elementi richiesti dallo Sportello Unico.

La domanda viene inoltrata attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata alle conversioni fuori quota. Proprio perché non esiste più il vincolo numerico delle quote, il momento della presentazione dipende oggi soprattutto dalla posizione concreta del lavoratore e dalla durata residua del suo permesso.

Si può lavorare mentre la conversione è pendente

Un ulteriore aspetto di grande rilievo pratico riguarda il periodo compreso tra la presentazione della domanda e la decisione dello Sportello Unico. La circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 5 maggio 2025 ha chiarito che l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione può essere applicato anche alle conversioni da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Questo significa che, una volta presentata regolarmente la domanda e ottenuta la relativa ricevuta, il lavoratore può iniziare la nuova attività non stagionale nelle more della definizione della procedura. Per il lavoro subordinato deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria UNILAV; per il lavoro domestico deve essere eseguita la comunicazione prevista all’INPS.

La regola evita che il lavoratore perda l’occasione occupazionale proprio mentre l’Amministrazione sta esaminando la conversione e impedisce che i tempi burocratici producano un periodo artificiale di disoccupazione o di irregolarità lavorativa.

Il punto operativo: presentare la domanda prima possibile

La riforma ha reso la conversione molto più accessibile, ma il nuovo sistema richiede comunque una gestione attenta delle scadenze. Essere fuori quota significa non dover attendere la disponibilità di posti nel decreto flussi; non significa che il lavoratore possa lasciare scadere il permesso e decidere in qualunque momento futuro di convertirlo.

Quando esiste già un’offerta di lavoro non stagionale e sono maturati i requisiti dell’art. 24, comma 10, la soluzione più prudente è procedere immediatamente con la domanda, senza attendere la scadenza del titolo. Se il permesso è già scaduto, diventa essenziale verificare da quanto tempo, ricostruire il rapporto di lavoro stagionale svolto, documentare la nuova offerta occupazionale e valutare se sussistano elementi che consentano di sostenere la convertibilità del titolo anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole.

La recente sentenza del TAR Brescia dimostra, in definitiva, che la semplificazione normativa non elimina la necessità di una strategia procedimentale corretta. Nel diritto dell’immigrazione, anche quando le quote scompaiono, i tempi continuano a contare.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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