giovedì 10 settembre 2026

Genitore extra-UE di minore italiano: un altro permesso UE non basta per negare il soggiorno

La presenza di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea non consente, da sola, di negare al genitore extra-UE di un minore cittadino dell’Unione il diritto di restare nello Stato in cui il figlio vive ed è cittadino. Con la sentenza della Grande Sezione del 4 giugno 2026, causa C-147/24, Safi, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’Amministrazione deve verificare concretamente la dipendenza del minore, la possibilità di mantenere la vita familiare con entrambi i genitori e soprattutto l’interesse superiore del bambino prima di imporre al genitore di trasferirsi in un altro Paese UE.

Il problema concreto affrontato dalla Corte

La vicenda riguardava una cittadina marocchina che viveva nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e con il loro figlio minore, cittadino olandese. Alla madre era stato negato un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi sul presupposto che ella disponesse di un diritto di soggiorno in Spagna e potesse quindi trasferirsi in quel Paese, eventualmente accompagnata dal figlio.

La Corte di giustizia ha escluso che un simile ragionamento possa essere svolto in modo automatico. L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, impone infatti di verificare se il trasferimento del genitore in un altro Stato membro sia compatibile con l’effettivo esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea del minore.

Il punto è particolarmente importante perché il diritto di soggiorno derivato non nasce, in questi casi, da un autonomo diritto del genitore straniero, ma dalla necessità di evitare che il cittadino dell’Unione, soprattutto quando è minorenne, venga privato nella sostanza dei diritti che derivano dal suo status.

Il permesso in un altro Paese UE non chiude la questione

La Grande Sezione ha affermato che l’esistenza, in capo al genitore extra-UE, di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non è sufficiente per respingere la domanda nello Stato di cittadinanza e residenza del figlio. Prima di adottare una decisione negativa, l’autorità deve accertare se la vita familiare che il minore conduce con entrambi i genitori possa realmente continuare nell’altro Stato membro e se il trasferimento del bambino sia conforme al suo interesse superiore.

La conseguenza è significativa. Quando il minore vive stabilmente nello Stato di cui è cittadino e la sua quotidianità è costruita attorno alla presenza di entrambi i genitori, non è sufficiente osservare che uno dei due potrebbe formalmente soggiornare altrove. Occorre domandarsi se anche l’altro genitore possa effettivamente trasferirsi, se l’unità familiare possa essere mantenuta e quali effetti concreti avrebbe lo spostamento sul bambino.

La Corte arriva a una conclusione netta: il diritto di soggiorno derivato deve essere riconosciuto quando la vita familiare del minore con entrambi i genitori non potrebbe continuare nell’altro Stato membro oppure quando il trasferimento del minore sarebbe contrario al suo interesse superiore. È sufficiente che ricorra una di queste condizioni.

La dipendenza del minore non è soltanto economica

Un altro passaggio della sentenza è di particolare rilievo nella pratica. Quando il minore cittadino dell’Unione vive stabilmente con entrambi i genitori e questi condividono quotidianamente la cura, nonché le responsabilità giuridiche, affettive ed economiche nei suoi confronti, esiste una presunzione, superabile con prova contraria, di dipendenza tra il bambino e il genitore cittadino di un Paese terzo.

La dipendenza, quindi, non coincide con il semplice mantenimento economico. Devono essere considerate la presenza quotidiana, l’accudimento, le decisioni educative, il rapporto affettivo, l’accompagnamento scolastico e sanitario, la continuità delle relazioni personali e, più in generale, il ruolo concretamente esercitato dal genitore nella vita del figlio.

Questo criterio impedisce di ridurre la valutazione a dati meramente formali, come la disponibilità di un diverso titolo di soggiorno o la possibilità astratta di raggiungere un altro Stato dell’Unione.

Le conseguenze per i genitori di minori italiani

Il principio affermato nella causa Safi è direttamente rilevante anche nelle situazioni in cui il minore sia cittadino italiano. Il bambino italiano è infatti cittadino dell’Unione e l’articolo 20 TFUE può assumere rilievo anche quando non abbia mai esercitato la libera circolazione e abbia sempre vissuto in Italia.

Ciò non significa che ogni genitore extra-UE di un minore italiano acquisisca automaticamente un diritto di soggiorno. La pronuncia non crea una sanatoria generalizzata e non elimina la necessità di individuare, caso per caso, il titolo giuridico applicabile. Significa però che, quando viene invocato il diritto di soggiorno derivato fondato sulla cittadinanza europea del figlio, l’Amministrazione non può fermarsi alla situazione formale del genitore e deve esaminare la posizione del minore.

In particolare, l’eventuale disponibilità di un permesso o di un altro diritto di soggiorno in Francia, Spagna, Germania o in un diverso Stato membro non può trasformarsi in una scorciatoia motivazionale per affermare che il genitore possa semplicemente trasferirsi. Occorre verificare dove il minore sia radicato, con chi viva, quale rapporto abbia con ciascun genitore, se l’altro genitore possa effettivamente seguirlo e quali conseguenze produrrebbe lo spostamento.

Che cosa è opportuno documentare

Dal punto di vista operativo, una domanda fondata sulla relazione con un minore cittadino italiano o dell’Unione dovrebbe essere accompagnata da una documentazione capace di rappresentare la vita familiare reale e non soltanto il dato anagrafico. Assumono rilievo la convivenza, la frequenza scolastica, le relazioni dei servizi, la documentazione sanitaria, la partecipazione del genitore alle attività educative, il mantenimento, le responsabilità quotidiane, la rete familiare e sociale e ogni elemento utile a dimostrare la continuità del rapporto.

Quando esiste un titolo di soggiorno in un altro Stato membro, occorre inoltre affrontare espressamente il tema del possibile trasferimento: la posizione giuridica dell’altro genitore, le condizioni abitative e lavorative, la possibilità reale di ricostituire lì l’intero nucleo, la lingua parlata dal minore, il percorso scolastico, eventuali necessità sanitarie o educative e l’impatto che lo spostamento produrrebbe sulla sua stabilità.

La stessa sentenza Safi mostra quanto questi elementi possano essere decisivi: nel caso esaminato, la Corte ha attribuito rilievo anche alla lingua parlata dal bambino e alle sue specifiche esigenze scolastiche ed educative nel valutare l’eventuale trasferimento.

Una motivazione amministrativa deve essere realmente individuale

La decisione della Corte di giustizia rafforza un principio più generale che ricorre sempre più spesso nel diritto dell’immigrazione: quando sono coinvolti un minore e l’unità familiare, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e concreta. Il richiamo a un altro titolo di soggiorno, alla posizione regolare dell’altro genitore o alla possibilità teorica di trasferimento non sostituisce l’istruttoria.

In presenza di un provvedimento negativo, diventa quindi essenziale verificare non soltanto la conclusione cui è giunta l’autorità, ma il percorso motivazionale seguito. Se mancano l’esame della dipendenza, la valutazione della vita familiare con entrambi i genitori e la considerazione effettiva dell’interesse superiore del minore, la decisione può presentare un vizio rilevante ai fini della tutela giurisdizionale. Il giudice competente e il rito applicabile dovranno naturalmente essere individuati in relazione alla specifica natura del provvedimento adottato.

Il minore torna al centro della decisione

La sentenza del 4 giugno 2026 non afferma che la presenza di un figlio cittadino dell’Unione neutralizzi qualsiasi regola in materia di soggiorno. Afferma qualcosa di più preciso: una decisione che incide sul soggiorno del genitore non può essere costruita ignorando le conseguenze che essa produce sul figlio cittadino europeo.

Per la pratica italiana il messaggio è chiaro. Nei procedimenti che riguardano genitori extra-UE di minori italiani, la cittadinanza del bambino, la relazione di dipendenza, l’unità del nucleo e il suo interesse superiore non sono elementi accessori da richiamare in via generica, ma parametri giuridici che devono entrare nell’istruttoria e nella motivazione. Ed è proprio su questi elementi che una domanda ben costruita deve concentrare la prova.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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