martedì 8 settembre 2026

Permesso di soggiorno fermo in Questura: la ricevuta tutela, ma il silenzio resta illegittimo

Quando una domanda di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento del permesso di soggiorno rimane ferma per mesi, la ricevuta protegge lo straniero da molte conseguenze immediate, ma non trasforma l’attesa in una situazione amministrativamente normale. Le modifiche entrate in vigore nel 2026 hanno reso ancora più importante distinguere due piani diversi: da un lato i diritti che continuano a essere esercitabili durante la pendenza della pratica; dall’altro l’obbligo della Questura di concludere il procedimento entro termini determinati e con un provvedimento espresso.

I nuovi termini introdotti nel 2026

Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico di lavoro, ha modificato in più punti l’art. 5 del Testo unico sull’immigrazione. La riforma ha portato a novanta giorni il termine ordinario previsto per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno nei casi in cui non trovi applicazione un diverso termine speciale e ha introdotto, per il permesso unico di lavoro, una previsione ancora più specifica: il questore deve rilasciare il titolo entro trenta giorni dal completamento della domanda.

La stessa riforma ha inoltre sostituito, all’art. 5, comma 4, il precedente riferimento ai sessanta giorni con quello ai novanta giorni, anticipando quindi il momento nel quale, secondo la disciplina ordinaria, deve essere presentata la richiesta di rinnovo prima della scadenza del titolo. È importante, tuttavia, non confondere questo termine con altre regole che riguardano la situazione dello straniero dopo la scadenza del permesso: si tratta di piani differenti e l’eventuale tardività della domanda richiede sempre una valutazione concreta della disciplina applicabile al singolo caso.

Per i soggiornanti di lungo periodo esiste poi una disposizione specifica. L’art. 9, comma 2, TUI stabilisce che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta; il titolo ha validità decennale ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, previa presentazione della domanda e della documentazione richiesta. Anche l’aggiornamento del documento, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può essere lasciato indefinitamente privo di definizione.

La ricevuta consente di soggiornare e lavorare, ma non sostituisce il provvedimento

Uno dei punti più rilevanti per la pratica quotidiana è l’art. 5, comma 9-bis, TUI. La norma tutela lo straniero che ha presentato una domanda di rilascio, rinnovo o conversione e dispone che, in presenza della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente e degli altri requisiti di legge, egli possa continuare a soggiornare regolarmente e a svolgere attività lavorativa durante l’attesa, fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi o all’adozione di un provvedimento negativo.

È una garanzia fondamentale, perché evita che i tempi amministrativi producano automaticamente irregolarità del soggiorno, perdita del lavoro o impossibilità di instaurare un nuovo rapporto lavorativo. La ricevuta, però, non è un permesso destinato a sostituire indefinitamente il titolo richiesto. Soprattutto, non attribuisce all’Amministrazione la facoltà di sospendere senza limite il procedimento.

Questa distinzione è essenziale anche nel rapporto con datori di lavoro, enti pubblici e uffici amministrativi. La pendenza del rinnovo, del rilascio o della conversione non deve essere trattata come una condizione di irregolarità, ma neppure può diventare la giustificazione per lasciare il cittadino straniero per anni in una situazione documentale provvisoria.

Il TAR Toscana: carichi di lavoro e ricevuta non giustificano l’inerzia

Un’indicazione particolarmente chiara arriva dalla sentenza del TAR Toscana, Sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413. Il caso riguardava un cittadino straniero che aveva chiesto l’aggiornamento del proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che, nonostante il fotosegnalamento e l’istruttoria della pratica, era rimasto senza una decisione per oltre due anni.

Dopo numerosi solleciti, l’interessato aveva proposto ricorso contro il silenzio. La Questura aveva giustificato il ritardo richiamando la necessità di svolgere accertamenti complessi, l’elevato numero di pratiche pendenti e la circostanza che lo straniero fosse comunque in possesso della ricevuta, grazie alla quale poteva continuare a esercitare le principali prerogative collegate al soggiorno.

Il TAR ha respinto questa impostazione con un principio che ha una portata pratica molto più ampia del singolo caso: le difficoltà organizzative interne, il carico di lavoro dell’ufficio, la complessità degli accertamenti e la disponibilità di una ricevuta non eliminano l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini previsti dalla legge.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che neppure il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 equivale alla conclusione del procedimento. Il preavviso è un atto interlocutorio, finalizzato a consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti prima della decisione finale; non può quindi essere utilizzato per sostenere che l’obbligo di provvedere sia stato adempiuto.

Nel caso esaminato il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Questura di pronunciarsi entro trenta giorni, riservandosi, in caso di ulteriore inadempimento, la possibilità di nominare un commissario ad acta.

Quando il ritardo diventa giuridicamente contestabile

Il semplice decorso del termine non determina il rilascio automatico del permesso e non produce, di regola, un silenzio-assenso. Produce però una situazione diversa e giuridicamente rilevante: l’Amministrazione entra in una condizione di inadempimento rispetto all’obbligo di concludere il procedimento.

Per questo motivo, quando una pratica rimane ferma, il primo passaggio dovrebbe essere sempre quello di individuare con precisione il termine applicabile a quella specifica domanda. Non tutte le procedure hanno infatti lo stesso termine: il Testo unico contiene regole generali e disposizioni speciali, e una corretta iniziativa difensiva deve partire dalla qualificazione esatta del titolo richiesto e della fase amministrativa nella quale il procedimento si trova.

Una volta scaduto il termine, è opportuno inoltrare un sollecito formale che richiami la data della domanda, gli eventuali successivi adempimenti già effettuati, il termine normativo decorso e le conseguenze concrete che il ritardo sta producendo. Il sollecito non deve essere considerato un adempimento rituale privo di contenuto: serve a ricostruire documentalmente l’inerzia, a far emergere eventuali richieste istruttorie non comunicate e, se necessario, a preparare il successivo ricorso.

Se l’Amministrazione continua a non provvedere, gli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo consentono di proporre l’azione contro il silenzio, chiedendo al TAR di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi. L’art. 31 c.p.a. prevede che l’azione possa essere proposta finché perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma la possibilità di riproporre l’istanza quando ne ricorrano i presupposti. Anche questo profilo temporale deve essere controllato con attenzione, perché attendere indefinitamente può complicare inutilmente la tutela.

La tutela pratica non consiste soltanto nell’avere una ricevuta

Nella prassi il problema viene spesso ridotto alla domanda se la ricevuta consenta di lavorare, viaggiare, rinnovare documenti o mantenere determinate prestazioni. Sono questioni importanti, ma non esauriscono il problema. Un cittadino che da mesi o da anni attende un permesso definitivo può incontrare difficoltà nell’accesso al credito, nella stipula di contratti, nei rapporti con i datori di lavoro, nelle procedure familiari, nei trasferimenti all’estero e in numerosi altri ambiti nei quali la situazione documentale provvisoria, pur giuridicamente tutelata, continua a produrre conseguenze concrete.

La ricevuta protegge dunque la continuità del soggiorno e, nei casi previsti, il diritto al lavoro; non può però diventare il surrogato permanente di un procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di definire. La giurisprudenza del 2026 e la riforma dei termini introdotta dal d.lgs. n. 83/2026 vanno lette insieme proprio in questa direzione: la semplificazione non consiste soltanto nel riconoscere diritti durante l’attesa, ma anche nel pretendere che l’attesa abbia una durata giuridicamente controllabile.

Per utenti, operatori e difensori la conseguenza pratica è chiara: una pratica pendente deve essere seguita, documentata e, quando i termini sono superati senza una ragione giuridicamente idonea, attivamente sollecitata. Se l’inerzia persiste, il ricorso contro il silenzio non serve a ottenere automaticamente il permesso richiesto, perché il giudice non sostituisce ordinariamente la Questura nella valutazione amministrativa; serve però a ottenere ciò che in uno Stato di diritto dovrebbe essere il punto di partenza di ogni procedimento: una decisione espressa, motivata e adottata entro un tempo determinato.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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