venerdì 11 settembre 2026
Permesso per attesa occupazione: Assegno unico e Bonus nido, cosa cambia nel 2026 https://ift.tt/robtGfL La perdita del lavoro non comporta automaticamente la perdita delle principali prestazioni familiari. Dal 2026 l’INPS considera il permesso di soggiorno per attesa occupazione un titolo valido, allo stato attuale, per accedere sia all’Assegno unico e universale per i figli a carico sia al Bonus asilo nido, purché siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. La questione interessa numerose famiglie straniere. Un lavoratore extra-UE può perdere il posto di lavoro, ottenere o conservare un permesso per attesa occupazione e trovarsi, nello stesso periodo, a dover sostenere le spese ordinarie per i figli. Proprio in questa fase, nella quale il bisogno di tutela può essere maggiore, per anni si è posto il problema dell’accesso ad alcune prestazioni familiari. Il permesso per attesa occupazione Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è previsto dall’articolo 22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione e dalla relativa disciplina regolamentare. Serve a evitare che la perdita del lavoro determini immediatamente anche la perdita della regolarità del soggiorno, consentendo allo straniero di rimanere in Italia e cercare una nuova occupazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Il punto decisivo, sul piano delle prestazioni sociali, è sempre stato stabilire se questo titolo potesse essere considerato sufficiente anche per accedere alle misure economiche destinate alla famiglia. In passato l’INPS aveva escluso espressamente il permesso per attesa occupazione dall’elenco dei titoli ritenuti utili per l’Assegno unico e universale. La svolta giurisprudenziale e il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 Nel corso degli ultimi anni diversi giudici hanno ritenuto discriminatoria tale esclusione. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 121 del 2023, confermata dalla Corte d’appello di Trento con sentenza n. 9 del 2025, ha ordinato all’INPS di includere i titolari di permesso per attesa occupazione tra i soggetti che possono accedere all’Assegno unico. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciati il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2359 del 2025, e il Tribunale di Monza, con riferimento al Bonus asilo nido. Alla luce di questa evoluzione, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026 l’INPS ha modificato il proprio orientamento operativo. Il permesso per attesa occupazione deve essere considerato, allo stato attuale, un titolo valido sia per l’Assegno unico e universale sia per il Bonus asilo nido. Ciò non significa che la prestazione venga riconosciuta automaticamente. Il cittadino straniero deve comunque possedere tutti gli altri requisiti previsti per la specifica misura: composizione del nucleo familiare, presenza dei figli, residenza e domicilio nei termini richiesti, nonché gli ulteriori presupposti economici o amministrativi previsti dalla disciplina applicabile. Cosa accade alle nuove domande Le nuove domande presentate da titolari di permesso per attesa occupazione non possono essere respinte per il solo fatto che il richiedente possieda questo tipo di titolo di soggiorno. L’INPS deve esaminare la domanda verificando gli altri requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il principio è particolarmente importante per le famiglie nelle quali il genitore ha perso recentemente l’occupazione e sta cercando un nuovo lavoro. La fase di disoccupazione non determina, di per sé, l’esclusione dall’Assegno unico o dal Bonus nido. Domande già respinte: è possibile chiedere il riesame Il messaggio INPS del gennaio 2026 affronta espressamente anche le domande presentate in passato. Le strutture territoriali dell’Istituto devono riesaminare le pratiche già presentate e possono accogliere in autotutela le istanze di riesame delle domande respinte quando il rigetto era fondato sulla titolarità del permesso per attesa occupazione. Chi abbia ricevuto un provvedimento negativo dovrebbe quindi verificare attentamente la motivazione. Se l’unica ragione dell’esclusione era il tipo di permesso di soggiorno, la decisione può oggi essere contestata alla luce del nuovo indirizzo applicativo dell’INPS. È opportuno conservare il provvedimento di rigetto, la copia del permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla domanda originaria, l’eventuale ISEE e ogni comunicazione intercorsa con l’Istituto. Per le prestazioni arretrate, la situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della data della domanda, del contenuto del provvedimento e degli eventuali termini applicabili. Il significato della “riserva di ripetizione” La posizione dell’INPS contiene tuttavia una precisazione importante. Alcune delle sentenze che hanno determinato il cambiamento di orientamento sono ancora oggetto di giudizi di impugnazione, anche davanti alla Corte di cassazione. Per questa ragione l’Istituto ha stabilito che le prestazioni possano essere liquidate con riserva di ripetizione. In termini pratici, significa che il beneficio viene riconosciuto sulla base dell’attuale quadro giurisprudenziale e amministrativo, ma l’INPS si riserva di valutare un eventuale recupero delle somme qualora l’esito definitivo dei giudizi o successive modifiche normative dovessero cambiare il quadro giuridico. Si tratta quindi di un diritto oggi concretamente esercitabile, ma inserito in una situazione normativa ancora non completamente stabilizzata sul piano giurisprudenziale. Cosa fare in caso di nuovo diniego Se una domanda di Assegno unico o di Bonus asilo nido viene ancora respinta esclusivamente perché il richiedente è titolare di un permesso per attesa occupazione, il provvedimento merita una verifica immediata. Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 costituisce infatti un riferimento amministrativo diretto per le strutture territoriali dell’Istituto. Occorre distinguere i casi nei quali manca effettivamente un altro requisito previsto dalla legge da quelli in cui l’amministrazione continua ad applicare un orientamento ormai superato. Nel secondo caso può essere necessario presentare un’istanza di riesame e, qualora il problema non venga risolto in via amministrativa, valutare gli strumenti di tutela giudiziaria disponibili. Una tutela importante nella fase più delicata per la famiglia La novità del 2026 ha un significato concreto. Il permesso per attesa occupazione nasce proprio per consentire allo straniero che ha perso il lavoro di mantenere una posizione regolare mentre cerca una nuova occupazione. Sarebbe contraddittorio trasformare quella stessa fase di temporanea difficoltà lavorativa in una ragione automatica per escludere la famiglia dalle prestazioni destinate ai figli. L’attuale orientamento dell’INPS supera questa rigidità. Per i cittadini stranieri e per le loro famiglie diventa quindi essenziale conoscere non soltanto la validità del proprio permesso di soggiorno, ma anche i diritti sociali che quel titolo consente di esercitare e gli strumenti disponibili per contestare eventuali dinieghi non più conformi alla disciplina applicata nel 2026. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF
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