Quando un precedente titolo di soggiorno viene convertito in permesso per lavoro, il periodo di regolare permanenza già maturato non può essere automaticamente cancellato nel calcolo dei cinque anni richiesti per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. È il principio affermato dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 817 del 3 luglio 2026.
La questione ha una rilevanza pratica considerevole. La Questura aveva respinto la domanda ritenendo che il quinquennio dovesse decorrere soltanto dalla conversione del precedente titolo in permesso per lavoro subordinato, avvenuta nel 2023. Seguendo questa impostazione, tutta la precedente permanenza regolare dello straniero sarebbe stata sostanzialmente neutralizzata.
Il TAR ha annullato il diniego. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva ottenuto già nel 2017 un primo permesso collegato alla richiesta di asilo, seguito da un titolo per ragioni umanitarie e, successivamente, dalla conversione in permesso per lavoro. Al momento della domanda di permesso UE, presentata nel 2025, il periodo di soggiorno rilevante risultava pertanto già maturato.
Il punto centrale è distinguere il titolo attualmente posseduto dalla storia complessiva del soggiorno regolare. La conversione non determina necessariamente una cesura tale da fare ripartire il conteggio da zero. Quando l’interessato dispone oggi di un titolo che consente l’accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, occorre verificare quali periodi precedenti possano essere computati secondo la disciplina applicabile.
La decisione non significa, naturalmente, che qualsiasi precedente permesso attribuisca automaticamente il diritto al soggiorno UE di lungo periodo. Devono continuare a essere verificati tutti i presupposti previsti dalla legge e la rilevanza dei singoli periodi di soggiorno. Ciò che non appare corretto è assumere come unica data utile quella della conversione senza considerare la continuità della permanenza regolare precedente.
La questione interessa in particolare gli stranieri che abbiano attraversato nel corso degli anni diverse tipologie di titolo: richiesta asilo, protezione o precedente permesso per ragioni umanitarie e successiva conversione per lavoro. In questi casi la semplice data stampata sull’ultimo permesso può fornire un’immagine incompleta della posizione giuridica maturata.
In presenza di un diniego fondato sul mancato raggiungimento del quinquennio è quindi opportuno ricostruire cronologicamente l’intera sequenza dei titoli posseduti, verificando date di rilascio e rinnovo, eventuali conversioni e periodi di regolare soggiorno. La documentazione storica assume un valore decisivo.
La sentenza n. 817/2026 offre dunque un’indicazione operativa chiara: il cambio della tipologia del permesso non cancella automaticamente gli anni di soggiorno regolare già trascorsi in Italia. Prima di accettare un diniego basato sulla durata del soggiorno è necessario controllare come la Questura abbia concretamente effettuato il computo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Nessun commento:
Posta un commento