lunedì 14 settembre 2026

Precedenti penali e rinnovo: la Questura deve valutare la pericolosità attuale

Una condanna penale rilevante ai fini della disciplina sull’ingresso e sul soggiorno non consente sempre alla Questura di respingere automaticamente il rinnovo del permesso. Quando esistono legami familiari qualificati, l’amministrazione deve valutare concretamente la situazione dell’interessato e motivare anche sull’attualità della pericolosità. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Campania n. 3534 del 5 giugno 2026.

Il giudizio riguardava il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro autonomo fondato sulla presenza di una condanna considerata ostativa. Il TAR ha annullato il provvedimento perché la Questura non aveva effettuato il bilanciamento richiesto dall’art. 5, comma 5, del Testo unico immigrazione in presenza di legami familiari rilevanti.

Il quadro deve essere letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013. La particolare tutela prevista dalla disciplina non riguarda soltanto lo straniero che abbia già formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche chi presenti legami familiari che, per caratteristiche e consistenza, potrebbero consentirgli di accedere a tale istituto.

La conseguenza pratica è che il precedente penale non può essere trattato come un interruttore automatico. L’amministrazione deve verificare la situazione attuale della persona, la natura e gravità dei fatti, il tempo trascorso, la condotta successiva e l’eventuale permanenza di elementi concreti di pericolosità.

Questa valutazione deve poi essere posta in relazione con gli altri elementi indicati dalla legge: durata del soggiorno in Italia, esistenza e consistenza dei rapporti familiari, presenza di figli, inserimento sociale e legami mantenuti con il Paese di origine.

Naturalmente la famiglia non neutralizza automaticamente una situazione di pericolosità. Il principio opera in entrambe le direzioni: la condanna non cancella la famiglia, ma la famiglia non cancella la condanna. Ciò che la legge richiede è un provvedimento costruito sul caso concreto e sorretto da una motivazione capace di spiegare perché, all’esito del bilanciamento, debba prevalere l’una o l’altra esigenza.

La decisione è particolarmente utile quando la Questura invia un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Quello è il momento nel quale il difensore deve evitare una risposta meramente formale e costruire invece il fascicolo sulla situazione attuale dello straniero.

È opportuno documentare con precisione composizione e stabilità del nucleo familiare, convivenza, posizione del coniuge e dei figli, durata della permanenza, lavoro, condotta successiva alla condanna, eventuali percorsi trattamentali o riabilitativi e ogni elemento utile a dimostrare l’evoluzione della situazione personale. Parallelamente va affrontato direttamente il profilo della pericolosità, senza limitarsi a richiamare l’esistenza della famiglia.

Il TAR Campania n. 3534/2026 ricorda dunque un principio essenziale nella materia dei rinnovi: quando la legge impone un bilanciamento individuale, la Questura deve svolgerlo realmente e renderlo riconoscibile nella motivazione del provvedimento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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