sabato 12 settembre 2026

Poligamia e ricongiungimento: Strasburgo chiarisce i limiti dell’articolo 8 CEDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la decisione dell’8 settembre 2026 nel caso A.A. v. the Netherlands, ha affrontato il rapporto tra diritto alla vita familiare e riconoscimento, ai fini del soggiorno, degli effetti di matrimoni poligamici.

La vicenda riguardava il diniego del permesso di soggiorno a cinque figli minorenni del ricorrente, nati da matrimoni poligamici contratti in Yemen. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di una vita familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU, ma ha concluso che non vi fosse stata violazione della Convenzione, ritenendo che le autorità olandesi avessero raggiunto un equilibrio ragionevole tra gli interessi individuali coinvolti e l’interesse dello Stato.

Il principio di maggiore interesse generale è che, nel definire una politica migratoria che tenga conto dei rapporti familiari, uno Stato non può essere obbligato a riconoscere matrimoni poligamici incompatibili con il proprio ordinamento interno. La tutela della vita familiare non si traduce quindi in un automatismo che imponga il riconoscimento migratorio di qualsiasi situazione familiare validamente costituita secondo il diritto dello Stato d’origine.

Questo non significa, tuttavia, che il mero richiamo alla poligamia consenta decisioni automatiche. Rimane necessaria una valutazione individuale della posizione concreta delle persone coinvolte e, quando vi siano minori, del loro interesse specifico.

Per la pratica italiana la decisione può assumere rilievo nei procedimenti di ricongiungimento e coesione familiare nei quali siano presenti più coniugi, figli appartenenti a nuclei differenti o rapporti familiari validi secondo il diritto straniero ma incompatibili con principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Il punto da mantenere fermo è la distinzione tra tutela effettiva dei legami familiari e obbligo dello Stato di riconoscere integralmente l’istituto giuridico dal quale tali legami derivano.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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