lunedì 14 settembre 2026

Rimpatrio del genitore extra-UE e figli italiani: l’articolo 20 TFUE può essere fatto valere anche in giudizio

Quando un cittadino di un Paese terzo è genitore di un minore italiano, l’esistenza di un precedente diniego di soggiorno non consente all’amministrazione di considerare automaticamente chiusa la questione e procedere al rimpatrio. Con la sentenza del 16 luglio 2026, causa C-26/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la tutela derivante dall’articolo 20 TFUE deve poter essere esaminata anche nel procedimento di rimpatrio e, in determinate condizioni, può essere fatta valere per la prima volta davanti al giudice. È un principio di particolare rilievo pratico, perché impone di guardare alla situazione familiare reale e attuale, non soltanto alla storia amministrativa del permesso di soggiorno.

Il punto di partenza: la cittadinanza europea del figlio

La causa decisa dalla Corte riguardava un cittadino di un Paese terzo residente in Ungheria, padre di due figli cittadini ungheresi. Il principio affermato, tuttavia, riguarda il diritto dell’Unione e assume quindi rilievo anche in Italia quando il familiare è, ad esempio, il genitore extra-UE di un minore italiano.

L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea può attribuire al familiare cittadino di un Paese terzo un diritto di soggiorno derivato quando tra quest’ultimo e il cittadino dell’Unione esiste un rapporto di dipendenza tale che il diniego del soggiorno o il rimpatrio del familiare costringerebbero, in concreto, il cittadino europeo a lasciare il territorio dell’Unione.

Non basta dunque la sola esistenza del rapporto di parentela. La presenza di un figlio italiano non produce, da sola, un diritto automatico e incondizionato al soggiorno del genitore. Occorre verificare la relazione di dipendenza concreta. La Corte ribadisce però un dato decisivo: quando le condizioni sostanziali dell’articolo 20 TFUE sono soddisfatte, il diritto di soggiorno deriva direttamente dal diritto primario dell’Unione e sorge nel momento in cui tali condizioni esistono, non soltanto quando l’amministrazione rilascia materialmente un titolo.

La situazione familiare deve essere valutata prima del rimpatrio

La sentenza C-26/25 chiarisce che le autorità non possono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un Paese terzo, familiare di cittadini dell’Unione che hanno la nazionalità dello Stato interessato e non hanno mai esercitato la libera circolazione, senza avere prima esaminato le conseguenze della decisione sulla vita familiare e sulla situazione dei figli minori, quando l’amministrazione dispone di informazioni sull’esistenza di tali legami.

Il principio ha una portata più ampia della sola tutela derivante dall’articolo 20 TFUE. L’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone infatti, in ogni fase della procedura di rimpatrio, di tenere debitamente conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare, dello stato di salute dell’interessato e del principio di non-refoulement. La presenza di una famiglia non impedisce sempre il rimpatrio, ma impedisce che il rimpatrio sia deciso senza una valutazione individuale effettiva.

Per le pratiche italiane questo significa che, quando una Questura o un’altra autorità competente conosce l’esistenza di figli italiani o comunque cittadini dell’Unione, la posizione non può essere trattata come una semplice questione di irregolarità amministrativa. Occorre verificare quale sarebbe l’effetto concreto dell’allontanamento sul minore e sulla vita familiare.

La tutela dell’articolo 20 TFUE può essere fatta valere anche in giudizio

Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il momento in cui la tutela viene invocata. La Corte esclude che il diritto dell’Unione possa essere neutralizzato soltanto perché, nella fase amministrativa, lo straniero non aveva espressamente richiamato l’articolo 20 TFUE.

Quando i legami familiari con il cittadino dell’Unione erano già conosciuti dall’autorità, il cittadino del Paese terzo deve poter denunciare davanti al giudice l’omessa valutazione del rapporto di dipendenza e delle conseguenze del rimpatrio. La Corte precisa inoltre che il giudice chiamato a esaminare il ricorso contro la decisione di rimpatrio deve poter tenere conto anche dei fatti rilevanti emersi per la prima volta nel corso del giudizio.

È un principio di notevole importanza pratica. Nelle vicende familiari il tempo modifica spesso la situazione: può cambiare l’età del minore, può consolidarsi la convivenza, può crescere il ruolo quotidiano del genitore, possono emergere problemi sanitari o scolastici, oppure può modificarsi la capacità dell’altro genitore di occuparsi autonomamente del figlio. Un sistema che impedisse al giudice di considerare questi elementi rischierebbe di giudicare una situazione familiare che, nel frattempo, non esiste più negli stessi termini.

Un precedente diniego di soggiorno non chiude definitivamente la questione

La Corte affronta anche un problema frequente nella pratica: il rimpatrio che segue un precedente rigetto della domanda di permesso o di altro titolo di soggiorno. La presenza di quel diniego non consente automaticamente all’amministrazione di ritenere ormai definita anche la questione dell’articolo 20 TFUE.

Se tra il diniego e la successiva decisione di rimpatrio è trascorso un periodo significativo, l’autorità deve considerare le nuove circostanze rilevanti. Non può limitarsi a richiamare il precedente provvedimento, neppure quando, in quella precedente fase, la situazione familiare era stata esaminata. La valutazione deve riguardare la situazione esistente nel momento in cui si decide il rimpatrio.

Questo passaggio rafforza una regola operativa importante: nelle pratiche familiari il fascicolo deve essere continuamente aggiornato. La documentazione prodotta anni prima può non rappresentare più la realtà attuale e, nello stesso tempo, un precedente rigetto non impedisce che successivamente maturino le condizioni per una tutela derivante direttamente dal diritto dell’Unione.

Che cosa occorre documentare concretamente

La tutela non può essere costruita limitandosi a produrre il certificato di nascita del figlio. Occorre dimostrare il rapporto effettivo tra genitore e minore e fornire all’amministrazione, e se necessario al giudice, gli elementi che consentano di comprendere quale sarebbe la conseguenza reale dell’allontanamento.

Assumono quindi rilievo la convivenza o comunque la presenza quotidiana del genitore, l’esercizio della responsabilità genitoriale, la partecipazione alle scelte scolastiche e sanitarie, il mantenimento economico, la cura materiale e affettiva, la relazione con l’altro genitore, l’eventuale presenza di situazioni di fragilità e, soprattutto, la concreta possibilità che il minore continui a vivere nell’Unione senza il genitore destinatario del provvedimento.

È utile documentare anche i fatti sopravvenuti dopo un eventuale precedente diniego: nuovi periodi di convivenza, nascita di altri figli, mutamenti nelle condizioni di salute, nuovi provvedimenti del giudice civile sulla responsabilità genitoriale, inserimento scolastico, relazioni dei servizi sociali e ogni altro elemento idoneo a rappresentare la situazione familiare nel momento attuale.

Il dovere di collaborazione dello straniero resta centrale

La sentenza non trasferisce interamente sull’amministrazione l’onere di ricostruire la vita privata dello straniero. La Corte ricorda che l’interessato deve collaborare lealmente e fornire gli elementi che consentano di valutare l’esistenza del rapporto di dipendenza. Le autorità non sono tenute a ipotizzare d’ufficio ogni possibile situazione riconducibile all’articolo 20 TFUE quando mancano elementi concreti.

Per questo, sul piano professionale, la tutela più efficace resta quella tempestiva: i legami familiari e la dipendenza devono essere rappresentati già nella fase amministrativa, con documentazione adeguata e non mediante formule generiche. La possibilità di far valere la questione anche davanti al giudice costituisce una garanzia essenziale contro un’omissione precedente, ma non dovrebbe diventare la ragione per rinviare la costruzione della prova.

Neppure la sicurezza nazionale consente automatismi

La vicenda esaminata dalla Corte presentava anche un ulteriore profilo: il rimpatrio era stato fondato su ragioni di sicurezza nazionale ricavate da informazioni riservate e da un parere specialistico vincolante non motivato. Anche su questo punto la Corte respinge gli automatismi.

Quando sono in gioco un diritto di soggiorno derivato dall’articolo 20 TFUE, la vita familiare e l’interesse dei minori, l’amministrazione deve effettuare un esame rigoroso delle circostanze individuali e della proporzionalità della misura. Le esigenze di sicurezza possono giustificare limitazioni all’accesso ad alcune informazioni, ma non possono svuotare il diritto a un ricorso effettivo: l’interessato deve poter conoscere almeno la sostanza delle ragioni poste a fondamento della decisione, secondo modalità compatibili con la tutela delle informazioni realmente riservate.

La conseguenza pratica

La sentenza del 16 luglio 2026 non crea una regolarizzazione automatica per tutti i genitori stranieri di figli italiani. Stabilisce però una regola molto netta: il diritto dell’Unione non consente che una decisione di rimpatrio venga costruita ignorando una relazione familiare conosciuta, cristallizzando la situazione al momento di un vecchio diniego o impedendo al giudice di valutare fatti sopravvenuti decisivi.

Ne deriva un criterio operativo preciso. Prima di adottare o contestare un provvedimento di rimpatrio occorre verificare non soltanto quale titolo di soggiorno possieda o non possieda lo straniero, ma quale posizione giuridica derivi, nel caso concreto, dalla cittadinanza europea del figlio, dal rapporto di dipendenza e dall’interesse superiore del minore. È proprio in questa verifica concreta che il diritto di famiglia, il diritto dell’immigrazione e il diritto dell’Unione europea finiscono per incontrarsi.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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