Un diniego di visto fondato sul SIS può diventare particolarmente problematico quando lo Stato indicato come autore della segnalazione afferma che quel dato non riguarda il richiedente.
È quanto emerge da una recente controversia decisa dal TAR Lazio con sentenza n. 10350/2026, relativa a una domanda di visto per lavoro subordinato stagionale.
In situazioni di questo tipo non è sufficiente che il sistema informatico restituisca un risultato. Se esistono elementi ufficiali che mettono in dubbio la corrispondenza tra il richiedente e il soggetto segnalato, l’autorità deve approfondire.
Per il richiedente è fondamentale ottenere la documentazione proveniente dallo Stato estero e trasmetterla formalmente all’Ambasciata o all’autorità competente, mantenendo prova della comunicazione.
Il problema è spesso quello dell’identificazione: generalità simili, alias, dati incompleti o altri errori possono produrre conseguenze molto serie quando vengono utilizzati in una procedura di visto.
Occorre però evitare l’eccesso opposto: una risposta straniera non determina automaticamente il rilascio del visto se esistono altri motivi ostativi. Essa impone però che il presupposto SIS venga chiarito.
In caso di ricorso, la documentazione che esclude la titolarità della segnalazione diventa un elemento centrale per contestare il difetto di istruttoria e l’errore sui presupposti.
La vicenda mostra perché è importante agire anche sul dato originario e non soltanto contro il provvedimento finale italiano.
Quando SIS e identità non coincidono, la questione non è chiedere al giudice di ignorare il sistema Schengen, ma pretendere che la decisione riguardi la persona corretta.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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