sabato 26 settembre 2026

Come sapere se si è segnalati nel SIS e perché

Molte persone scoprono l’esistenza di una segnalazione SIS soltanto quando ricevono un diniego di visto, incontrano un problema alla frontiera o vedono respinta una pratica di soggiorno. Il primo problema diventa allora capire che cosa sia stato realmente inserito nel sistema.

Il Sistema d’informazione Schengen non è un semplice casellario consultabile liberamente online. Contiene segnalazioni inserite dalle autorità degli Stati partecipanti per finalità previste dalla normativa europea.

L’interessato dispone però di diritti in materia di dati personali. Secondo la disciplina applicabile può chiedere accesso ai dati che lo riguardano e, quando ne ricorrono i presupposti, rettifica o cancellazione.

La procedura concreta dipende anche dallo Stato che ha inserito la segnalazione. Se l’iscrizione proviene da un altro Paese Schengen, può essere necessario interloquire con le autorità competenti di quello Stato.

In Italia è inoltre importante distinguere tra conoscere il dato presente nel SIS e accedere agli atti del procedimento amministrativo che ha portato al diniego. Sono due esigenze diverse e spesso complementari.

Dal fascicolo italiano si può verificare come l’amministrazione abbia utilizzato la segnalazione: quale informazione abbia ricevuto, quale Stato risulti segnalante, quali consultazioni siano state svolte e quale norma sia stata posta a fondamento della decisione.

La giurisprudenza recente mostra casi nei quali le informazioni disponibili erano generiche o addirittura contraddittorie. Per questo non è prudente dare per scontato che ogni riferimento al SIS identifichi con certezza una segnalazione attuale e correttamente riferita alla persona.

Quando esistono dubbi occorre raccogliere i documenti: diniego, eventuale preavviso, comunicazioni dell’Ambasciata o Questura, risposte alle istanze di accesso e ogni documento proveniente dallo Stato che avrebbe inserito la segnalazione.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile decidere se contestare il provvedimento italiano, agire sulla segnalazione nello Stato competente o percorrere entrambe le strade.

Conoscere l’esistenza della segnalazione, dunque, non basta. Per difendersi occorre conoscere anche origine, contenuto essenziale, attualità e modo in cui essa è stata utilizzata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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