Quando una persona segnalata nel SIS ha costruito in Italia una vita familiare, lavorativa e sociale, si pone un problema ulteriore: quale spazio deve avere la situazione personale nella decisione amministrativa?
La risposta dipende dalla specifica disciplina applicabile. Non ogni procedimento attribuisce lo stesso peso agli stessi elementi e la presenza di famiglia o lavoro non cancella automaticamente una segnalazione.
Tuttavia il Regolamento (UE) 2018/1861 valorizza, in diversi passaggi, la valutazione individuale e le circostanze personali. La giurisprudenza del 2026 ha iniziato a utilizzare questi elementi nel riesame dell’effetto delle segnalazioni SIS.
Il TAR Salerno n. 383/2026, ad esempio, ha considerato anche il fatto che il ricorrente avesse sottoscritto un contratto di soggiorno e lavorasse a tempo indeterminato, nel quadro della necessità di una valutazione concreta.
Non si tratta di sostenere che l’integrazione prevalga sempre sulla sicurezza. Si tratta di verificare se, nel procedimento concreto, l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere un bilanciamento e se lo abbia realmente effettuato.
La documentazione personale diventa quindi importante: composizione familiare, figli, durata del soggiorno, lavoro, abitazione e altri elementi possono essere pertinenti a seconda della norma applicabile.
Parallelamente occorre conoscere il motivo della segnalazione. Senza questo dato è impossibile comprendere quali interessi debbano essere effettivamente bilanciati.
La difesa deve evitare formule generiche come “è ben integrato”. È più utile documentare fatti concreti e collegarli agli obblighi di valutazione previsti dalla disciplina specifica.
SIS e vita privata non sono due argomenti separati: in alcuni procedimenti il diritto europeo impone proprio di comprendere come il dato di sicurezza e la situazione individuale interagiscano nel caso concreto.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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