Nel 2026 le famiglie che devono far arrivare dall’estero un lavoratore per assistere una persona ultraottantenne, una persona con disabilità o un bambino fino a sei anni non sono necessariamente vincolate al click day ordinario del decreto flussi. Accanto alle quote ordinarie esiste infatti un canale distinto, operativo dal 1° gennaio e utilizzabile nel corso dell’intero anno, entro un limite autonomo di 10.000 ingressi. È una possibilità concreta, ma con regole specifiche che vanno conosciute prima di presentare la domanda.
Due canali diversi per il lavoro domestico
La prima distinzione è essenziale. Per il 2026 il decreto flussi ha previsto una quota ordinaria destinata al settore dell’assistenza familiare, soggetta alla procedura di precompilazione e al click day. Il Ministero del Lavoro ha attribuito il 18 febbraio 2026 complessivamente 13.600 quote per questi ingressi.
Accanto a questa procedura opera però un secondo canale, introdotto originariamente dal decreto-legge n. 145/2024 e prorogato per gli anni 2026, 2027 e 2028 dal decreto-legge n. 146/2025, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179.
Questo secondo canale viene definito “fuori quota” perché non utilizza le quote ordinarie del decreto flussi e non è legato al relativo click day. Ciò non significa, tuttavia, che gli ingressi siano illimitati: la legge mantiene un tetto massimo autonomo di 10.000 lavoratori per ciascun anno.
Chi può essere assistito
La procedura riguarda il lavoro di assistenza familiare o sociosanitaria destinato a tre categorie di persone.
La prima è costituita dai cosiddetti “grandi anziani”, cioè dalle persone che hanno compiuto ottanta anni. Non è necessario che l’ultraottantenne sia totalmente non autosufficiente: il requisito anagrafico è sufficiente per accedere a questo specifico canale.
La seconda categoria riguarda le persone con disabilità, secondo la definizione contenuta nel decreto legislativo n. 62/2024. In questo caso la condizione di disabilità deve risultare formalmente riconosciuta. La semplice non autosufficienza, in assenza del riconoscimento richiesto dalla normativa, non consente di utilizzare automaticamente questa procedura.
La terza categoria, introdotta nella disciplina successiva, riguarda i bambini dalla nascita fino al compimento dei sei anni. Il canale può quindi essere utilizzato anche per l’ingresso di lavoratori destinati all’assistenza dei minori, comunemente indicati come baby sitter.
La domanda non può essere presentata direttamente dal datore di lavoro
È questo uno degli aspetti più importanti sul piano pratico. Per la procedura fuori quota il datore di lavoro non può semplicemente accedere al Portale Servizi e inoltrare autonomamente la richiesta.
La domanda deve essere trasmessa allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite un’Agenzia per il lavoro regolarmente iscritta nell’apposito albo oppure tramite una delle associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore domestico.
Dal 1° gennaio 2026 il Portale Servizi del Ministero dell’Interno prevede il modello “A-BIS fuori quota”, collocato tra le domande di nulla osta per lavoro al di fuori delle quote. La presentazione rimane aperta durante l’anno e, proprio per questo, non occorre attendere un nuovo click day.
Chi può assumere il lavoratore
La richiesta può riguardare l’assistenza dello stesso datore di lavoro oppure quella del coniuge, di un parente o di un affine entro il secondo grado, anche non convivente, purché residente in Italia. Quando la persona con disabilità necessita di sostegno intensivo, la possibilità può estendersi, nei casi previsti, anche al terzo grado.
La disciplina contiene però anche limitazioni dirette a evitare che questo canale venga utilizzato per regolarizzare rapporti familiari che non corrispondono a un effettivo rapporto di lavoro domestico. Prima del deposito è quindi indispensabile verificare sia il rapporto tra datore di lavoro e persona assistita sia quello eventualmente esistente tra quest’ultima e il lavoratore che si intende far entrare.
Il requisito economico va verificato prima della domanda
Anche nella procedura fuori quota la sostenibilità economica dell’assunzione costituisce normalmente un elemento dell’istruttoria. La disciplina prevede tuttavia una rilevante eccezione: quando il datore di lavoro è egli stesso affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e richiede il lavoratore per la propria assistenza, non è richiesta la dimostrazione del requisito reddituale secondo le regole ordinarie.
Negli altri casi è opportuno verificare preventivamente il reddito disponibile, il costo complessivo del rapporto di lavoro e la documentazione necessaria. Una domanda formalmente possibile, ma economicamente incompatibile con l’assunzione proposta, rischia infatti di arrestarsi nella fase istruttoria.
Non opera il silenzio-assenso sul nulla osta
Un altro punto da chiarire riguarda i tempi. Per queste domande si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione, ma è espressamente escluso il meccanismo del silenzio-assenso.
Il decorso del termine non produce quindi automaticamente il nulla osta. Devono essere completate le verifiche di competenza della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro e occorre attendere l’effettivo provvedimento dello Sportello Unico.
Per il datore di lavoro e per il lavoratore questo significa che l’assenza di una risposta non può essere interpretata come autorizzazione all’ingresso. Se il procedimento si prolunga oltre termini ragionevoli, gli strumenti corretti sono il sollecito, l’accesso agli atti e, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, la tutela contro il silenzio dell’amministrazione.
Il permesso di soggiorno e il vincolo dei primi dodici mesi
Dopo il rilascio del nulla osta, il visto e l’ingresso regolare in Italia, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, riconducibile alla disciplina del permesso unico lavoro. La durata dipende dal contratto e dai limiti previsti dal Testo unico: per il lavoro a tempo indeterminato può arrivare fino a due anni.
La maggiore flessibilità nell’ingresso è però accompagnata da un vincolo iniziale. Nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale in Italia il lavoratore deve svolgere esclusivamente l’attività per la quale è stato autorizzato. Anche l’eventuale cambiamento del datore di lavoro è soggetto alla preventiva autorizzazione del competente Ispettorato territoriale del lavoro.
Si tratta di una previsione da tenere presente soprattutto quando il rapporto di lavoro si interrompe prematuramente: non è prudente considerare il permesso immediatamente spendibile, senza ulteriori adempimenti, in qualsiasi altro settore o presso qualsiasi altro datore.
Perché questo canale è importante nel 2026
La procedura risponde a una difficoltà concreta del sistema dei flussi: il bisogno di assistenza familiare nasce spesso all’improvviso e non è compatibile con un calendario che concentra le domande in pochi giorni dell’anno. Una persona può diventare non autosufficiente, una famiglia può avere bisogno di assistenza continuativa oppure può rendersi necessario sostituire un lavoratore quando il click day è ormai trascorso.
Per questo il canale fuori quota rappresenta uno strumento utile, ma non deve essere confuso con una liberalizzazione generalizzata dell’ingresso per lavoro domestico. La platea degli assistiti è delimitata, il numero annuale è comunque fissato in 10.000 unità, l’invio passa obbligatoriamente attraverso determinati intermediari e l’istruttoria conserva controlli sostanziali.
Cosa conviene fare prima di avviare la procedura
Prima di individuare il lavoratore all’estero e sostenere costi per documenti, traduzioni o organizzazione del viaggio, è consigliabile verificare quattro elementi: che la persona da assistere rientri effettivamente in una delle categorie previste; che il soggetto che intende assumere abbia titolo per presentare la richiesta; che siano soddisfatti gli eventuali requisiti economici; che l’Agenzia per il lavoro o l’associazione datoriale scelta sia abilitata a trasmettere il modello A-BIS fuori quota.
È altrettanto opportuno distinguere questa procedura dalla domanda ordinaria del decreto flussi. Presentare il modello sbagliato o impostare l’istanza come se si trattasse di una normale quota per lavoro domestico può significare perdere proprio il vantaggio principale del nuovo sistema: poter attivare la procedura nel corso dell’anno senza attendere il successivo click day.
Nel 2026, dunque, per molte famiglie il problema non è più soltanto chiedersi se esista una quota disponibile per una badante o una baby sitter, ma individuare correttamente il canale giuridico attraverso il quale quella specifica esigenza di assistenza può essere soddisfatta.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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