sabato 26 settembre 2026

Permesso di soggiorno negato per una segnalazione SIS: il diniego è davvero automatico?

Ricevere un diniego nel quale compare la frase “segnalazione SIS” non significa necessariamente che non esista alcuno spazio di difesa. Nel 2026 la giurisprudenza amministrativa sta discutendo proprio i limiti dell’automatismo.

Il SIS, Sistema d’informazione Schengen, consente agli Stati europei partecipanti di condividere segnalazioni rilevanti anche ai fini dell’ingresso e del soggiorno. Una segnalazione può quindi essere stata inserita non dall’Italia, ma ad esempio da Francia, Germania o Spagna.

In passato una parte della giurisprudenza considerava questo dato sostanzialmente vincolante. Il Consiglio di Stato n. 6096/2025 rappresenta bene tale impostazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, pronunciata sulla disciplina dell’emersione del 2020, ha però valorizzato il Regolamento (UE) 2018/1861 e la necessità di una valutazione individuale nel quadro previsto dal diritto europeo.

Diverse sentenze successive, in particolare del TAR Salerno, hanno affermato che l’amministrazione deve acquisire le ragioni della segnalazione, attivare quando necessario la consultazione con lo Stato segnalante e valutare concretamente la posizione.

Non significa che ogni diniego fondato sul SIS sia illegittimo. Esistono ancora decisioni che attribuiscono alla segnalazione un effetto ostativo molto forte e la disciplina varia a seconda del procedimento.

Per valutare un diniego occorre quindi leggere esattamente il provvedimento. Bisogna capire quale titolo era stato richiesto, quale norma viene applicata, chi ha inserito la segnalazione, se essa sia ancora valida e quali accertamenti abbia svolto l’amministrazione italiana.

È inoltre importante verificare se la segnalazione riguardi effettivamente la persona interessata. Omonimie, dati non aggiornati o informazioni contraddittorie possono richiedere approfondimenti specifici.

Il ricorso non dovrebbe dunque essere costruito sulla sola affermazione che il richiedente lavora o vive da tempo in Italia. La questione preliminare è stabilire quale valore giuridico abbia quella specifica segnalazione nel procedimento concreto e se l’amministrazione abbia rispettato gli obblighi istruttori previsti.

La parola “SIS” in un diniego è quindi l’inizio dell’analisi, non necessariamente la sua conclusione.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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