Procedura di frontiera: il 20% non è un automatismo
Una serie di decreti del Tribunale di Palermo del 25 luglio 2026, relativi ai procedimenti R.G. 9739, 9760 e 9759/2026, affronta uno dei meccanismi più delicati del nuovo Patto europeo in materia di asilo: l’utilizzo del tasso medio europeo di riconoscimento pari o inferiore al 20% come presupposto per l’applicazione della procedura accelerata di frontiera.
L’art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348 attribuisce rilievo a questo dato statistico. Il Tribunale di Palermo chiarisce però che la percentuale non può funzionare come un interruttore automatico. Il tasso medio ha valore indiziario, ma non sostituisce la valutazione individuale della posizione del richiedente.
L’autorità deve quindi verificare se la situazione del Paese di origine sia significativamente mutata e, soprattutto, se il richiedente appartenga a una categoria personale per la quale la media generale non sia rappresentativa. Genere, orientamento sessuale, appartenenza a una minoranza, area geografica di provenienza, condizioni di vulnerabilità o recenti mutamenti politici e sociali possono rendere il dato aggregato inadeguato rispetto al caso concreto.
La conseguenza processuale è particolarmente rilevante. Se la procedura di frontiera non è stata validamente instaurata, secondo i decreti di Palermo non opera il rito previsto dall’art. 35-ter del d.lgs. n. 25/2008, ma torna applicabile l’art. 35-bis, con le diverse conseguenze previste anche sul piano della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal punto di vista professionale, nei ricorsi successivi all’entrata in applicazione del nuovo Patto diventa quindi necessario controllare puntualmente quale tasso sia stato utilizzato, quale fonte lo abbia determinato, se l’Amministrazione lo abbia applicato in modo meccanico e se abbia spiegato perché quella media sia effettivamente rappresentativa della situazione personale del richiedente.
La statistica può orientare la procedura, ma non può sostituire la decisione individuale. È proprio questo il punto più importante dei primi orientamenti di merito: il nuovo sistema accelera, ma non elimina l’obbligo di verificare la persona concreta.
Trattandosi di giurisprudenza di merito, questi decreti non possono naturalmente essere presentati come un orientamento consolidato nazionale. Rappresentano però una linea difensiva immediatamente rilevante, soprattutto nei fascicoli nei quali l’applicazione della procedura di frontiera dipenda quasi esclusivamente dal dato percentuale riferito alla nazionalità.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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